La Cassazione (sentenza 8.4.2002) ha affermato che "l'inevitabilità dell'errore sulla legge penale o la pretesa buona fede non costituisce una causa indiscriminata di scusabilità
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza 8 aprile 2002-6 febbraio 2002, ha affermato che "l'inevitabilità dell'errore sulla legge penale o la pretesa buona fede in base alla sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale non costituisce una causa indiscriminata di scusabilità, ma deriva da particolari situazioni in cui il predetto errore è inevitabile".

Ne consegue che chi svolge attività in un determinato settore, ha l'obbligo di informarsi sempre preventivamente della normativa vigente e, nel caso di dubbio, deve astenersi dal porre in essere la condotta. Nessun rilievo dunque possono assumere le modeste condizioni socio-culturali dell'agente.

Alla stregua di tali principi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un imputato che aveva esercitato la caccia in una zona in cui era vietata e che aveva dedotto la mancata conoscenza della planimetria del Parco Nazionale.


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