Trattasi di mero errore materiale. Soltanto il definitivo verbale notificato può essere contestato, essendo il preavviso atto non obbligatorio

di Lucia Izzo - È inammissibile la domanda dell'automobilista tesa a contestare una contravvenzione notificata che abbia un contenuto diverso rispetto al foglio di preavviso rinvenuto sul parabrezza: il preavviso, infatti, non fissa definitivamente le ragioni della sanzione che, invece, sono determinate dal verbale notificato dall'amministrazione procedente, unico atto che può essere contestato.


Lo ha disposto il Tribunale di Napoli, con sentenza del 26 giugno 2015, n. 9362 (qui sotto allegata) su ricorso in appello di un automobilista contro il verbale di accertamento di un'infrazione da lui commessa.

Il ricorrente lamenta l'illegittimità del verbale affermando di aver trovato sul parabrezza del veicolo un foglio di preavviso per "sosta in uno stallo riservato ai motocicli"; trattasi, secondo l'automobilista, di infrazione diversa rispetto a quella indicata nel verbale di contravvenzione, ossia "sosta in una zona a divieto permanente"

Da qui il ricorso per dichiarare illegittimo e annullabile il verbale "per insanabile incertezza relativa all'infrazione commessa dal deducente, derivante dalla difformità dei due atti".


Il giudice di Pace adito, rigettando l'opposizione, aveva precisato che il ricorrente avrebbe dovuto specificare motivi di opposizione non avverso l'atto di preavviso ma avverso il definitivo verbale; inoltre le dichiarazioni rese dall'agente di polizia dovevano considerarsi assistite da fede privilegiata, superabile solo con la proposizione di querela di falso


Il Tribunale, relativamente al valore del foglio di preavviso, rammenta che la Suprema Corte di Cassazione "ha, in più occasioni, affermato che si tratta di un atto non obbligatorio" che, quindi, "non può essere equiparato al verbale di accertamento notificato al trasgressore, unico atto pubblico con validità fino a querela di falso e unico atto idoneo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203 del codice della strada". 


Sempre la Cassazione, proprio in tema di eventuale difformità tra foglio di preavviso e verbale di accertamento, ha altresì affermato "che lo stesso foglio di preavviso non fissa definitivamente le ragioni della sanzione, che sono determinate soltanto dal verbale notificato dall'amministrazione procedente e che, quindi, è al solo verbale di contestazione che deve aversi riguardo per determinare la tempestività e la completezza della contestazione".


Mancando ogni efficacia di atto pubblico in capo al foglio di preavviso e dovendosi, quindi, considerare unico atto pubblico il verbale definitivo, il Collegio ritiene "non rilevante qualsiasi collegamento, nella domanda attorea di querela di falso, tra il contenuto del summenzionato foglio di preavviso e il contenuto del verbale"


Poiché la querela deve essere ricondotta unicamente nei confronti del contenuto del verbale definitivo, notificato al querelante con le modalità ordinarie (unico atto pubblico avente fede privilegiata), nel caso di specie si deve ritenere che il verbale sia affetto da un mero errore materiale omissivo, che non è comunque in grado di inficiare il contenuto oggettivo del verbale e di stravolgerne il significato, avuto riguardo all'infrazione contestata al querelante. 

Tribunale Napoli, sentenza n. 9362/2015

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