Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 17355/2009) hanno stabilito che il verbale delle infrazioni del Codice della Strada è valido fino a querela di falso. Nela parte motiva della sentenza la Corte ha affermato il seguente principio: “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontariamente o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti”.
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