In Gazzetta Ufficiale il collegato ambientale che modifica l'art. 514 del codice di procedura civile

di Marina Crisafi - Che si tratti di un cane o di un gatto, piuttosto che di una gallina, un criceto o un coniglio nano, qualsiasi animale tenuto per compagnia ed affetto dal debitore non potrà più essere pignorato.

Il divieto è sancito dalla legge n. 221/2015, c.d. collegato ambientale, approvata a fine dicembre dalla Camera dei Deputati (leggi: "Vietato pignorare cani e gatti: il divieto è legge"), e approdata nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale, per entrare in vigore il prossimo 2 febbraio.

Se fino ad oggi, dunque, la legge consentiva che gli animali di casa potessero essere pignorati e finire all'asta, alla stessa stregua di un televisore o di un'auto, in caso di debiti del loro padrone (ipotesi per nulla astratta considerato l'aumento dell'11,6% dei pignoramenti negli ultimi anni, oltre quota 52mila in valore assoluto), d'ora in poi, questo sarà assolutamente vietato.

Nello specifico, infatti, la legge interviene sull'art. 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, aggiungendo due commi appositi: il 6) bis che vieta in assoluto la pignorabilità di qualsiasi animale d'affezione o da compagnia tenuto "presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; e il 6) ter, che estende il medesimo divieto agli animali "impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli".

Vai al codice di procedura civile aggiornato al 2016


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: