Per la Cassazione, la condotta è da considerarsi non offensiva se l'offerta è risibile e proveniente da soggetto in precarie condizioni psico-fisiche

di Marina Crisafi - Fermato dalla polizia ubriaco alla guida, l'uomo non ha alcun alibi. Allora pensa bene di evitare ogni problema offrendo 100 euro ad uno degli agenti. Inevitabile l'accusa di corruzione, confermata anche dai giudici di merito, per i quali a nulla servono le scuse dell'uomo sulla mancanza di serietà dell'offerta, dato il suo stato di ebbrezza e l'incapacità, persino, di articolare bene il linguaggio.

Ma in Cassazione il verdetto viene ribaltato e cade ogni accusa.

Per la sesta sezione penale (sentenza n. 1935/2015, qui sotto allegata), infatti, le doglianze formulate dall'automobilista sono fondate.

"Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 322 c.p. - hanno affermato gli Ermellini - è infatti necessario che l'offerta sia caratterizzata da adeguata serietà", valutata alla stregua delle condizioni dell'offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca, "e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale".

Per cui, il giudice di merito, continuano da piazza Cavour, avrebbe dovuto esaminare il contesto, al fine di verificare se nell'offerta fossero presenti o meno connotati di serietà tali da provocare nel pubblico ufficiale un concreto ed effettivo turbamento ed esaminare l'idoneità potenziale della stessa a ledere o a porre in pericolo l'interesse protetto dalla norma.

Del resto, ha ribadito la S.C., la giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale, ha ampiamente affermato che il principio di offensività "costituisce un canone ermeneutico di fondamentale importanza", ai fini dell'individuazione del bene tutelato e della valutazione della effettiva lesività del fatto, "additando più volte al giudice la necessità di verificare la sussistenza non solo della formale tipicità del fatto ma anche della sua effettiva capacità di offendere il bene protetto (cfr. Corte Cost. n. 263/2000; n. 30/2007).

In questa prospettiva, si è affermato che spetta al giudice di merito "verificare se la condotta oggetto della contestazione risulti effettivamente e concretamente pericolosa, cioè idonea a ledere o a porre in pericolo il bene giuridico tutelato, giacché, ove il comportamento posto in essere dall'agente risulti assolutamente inidoneo a porre a repentaglio il bene protetto, deve concludersi per l'inoffensività della condotta, con la conseguente applicazione della disciplina del reato impossibile" (Cass. n. 40819/2008).

E nel caso di specie, la risibilità della somma offerta e l'evidente stato di ubriachezza dell'imputato depongono, ha concluso la Corte, per la mancanza di serietà dell'offerta e per la consequenziale inidoneità della condotta a ledere o a porre a repentaglio l'oggetto giuridico della norma. Per cui, l'imputato va assolto perché il fatto non sussiste.

Cassazione, sentenza n. 1935/2016

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