Nell'operazione depenalizzazione del Governo sparisce anche il reato di danneggiamento semplice

di Marina Crisafi - L'operazione "depenalizzazione" a doppio binario compiuta nei giorni scorsi dal Governo ha spazzato via con un colpo di spugna oltre 40 reati contenuti nel codice penale e in una dozzina di leggi speciali, trasformandoli, rispettivamente, in illeciti civili e amministrativi (leggi: "Ingiuria, marijuana, guida senza patente: ecco tutti i reati definitivamente cancellati"). 

Tra le fattispecie più rilevanti, oltre all'ingiuria, al falso in atto privato, agli atti osceni in luogo pubblico e all'omissione del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro fino a 10mila euro, rileva anche il reato di danneggiamento ex art. 635 c.p.

Il primo comma prevede oggi (sino all'entrata in vigore dei decreti) che, "chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro".

Con le modifiche apportate ad opera dei decreti delegati dell'esecutivo, sparisce quindi la reclusione e la sanzione civile varierà dai 100 agli 8mila euro.

A sparire è anche la querela, perché la trasformazione del reato in illecito civile, comporterà un travaso della materia (e dei carichi di lavoro!) dalla toga penale a quella civile, con la possibilità per il danneggiato che intende ottenere il ristoro dei danni subiti, di rivolgersi al giudice ordinario con apposita richiesta di risarcimento.

Anche in questo caso, come per l'ingiuria e gli altri reati oggetto di trasformazione, il magistrato infliggerà al "reo" la sanzione civile aggiuntiva (al risarcimento del danno e sostitutiva di quella penale) che confluirà direttamente nelle tasche dello Stato, ossia nella Cassa delle Ammende.

La sanzione penale, però, e quindi il reato, rimane per tutte le ipotesi aggravate, e cioè quando il fatto è commesso: con violenza alla persona o con minaccia, da datori di lavoro o lavoratori in occasione di serrate, sciopero, o manifestazioni, su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all'esercizio di un culto, su cose di interesse storico o artistico, sopra opere destinate all'irrigazione o piante, alberi arbusti fruttiferi, ovvero sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

In tutte queste ipotesi, la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni e si procede d'ufficio.


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