Per la Corte di appello di Milano, il condomino che non utilizza l'impianto comune deve comunque contribuire alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria

di Valeria Zeppilli - Se per alcuni condomini il riscaldamento centralizzato costituisce ancora oggi una comodità, c'è chi preferisce distaccarsene e rendersi autonomo non solo per ragioni di praticità ma, spesso, anche per convenienza economica. Oggi dopo le modifiche apportate all'art. 1118 dalla legge n. 220/2012 (Vedi: Il distacco del condomino dal riscaldamento centralizzato) staccarsi dall'impianto autonomo è diventato più semplice ma bisogna tenere conto che non sempre la scelta risulterà essere vantaggiosa.

Recentemente, la Corte di appello di Milano ha infatti stabilito che il condomino che decida di rinunciare al riscaldamento centralizzato deve comunque continuare a pagare le spese della manutenzione non solo straordinaria ma anche ordinaria dell'impianto comune.

Con la pronuncia numero 3360 del 31 luglio 2015, in particolare, il giudice dell'impugnazione del capoluogo lombardo ha infatti fornito un'interpretazione decisamente sui generis dell'articolo 1118 del codice civile.

Tale norma, letteralmente, obbligherebbe il condomino che decida di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato a concorrere alle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

Per i giudici milanesi però è proprio il riferimento alla conservazione che rende necessaria la partecipazione anche alle spese ordinarie: se il bene non viene mantenuto in via ordinaria, esso è infatti destinato a deteriorarsi.

Oltretutto, secondo quanto stabilito dalla Corte di appello, nel caso in cui tale obbligo non fosse riconosciuto, il condomino preserverebbe il valore della propria abitazione a spese degli altri condomini. Egli, infatti, potrebbe sempre riallacciarsi all'impianto centralizzato e beneficiare della sua ordinaria conservazione.

Nel caso in esame, insomma, la scelta di non usufruire più del riscaldamento comune del condominio, a conti fatti, non è risultata affatto conveniente. Chissà dopo la sentenza il condomino tornerà sui suoi passi...

Testo dell'art. 1118. del codice civile.
Diritti dei partecipanti sulle cose comuni.
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, e' proporzionale al valore dell'unita' immobiliare che gli appartiene.

Il condomino non puo' rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non puo' sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unita' immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

Valeria Zeppilli

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