E' favorevole ad un contribuente di Catania il primissimo riscontro giurisprudenziale di merito in materia

Avv. Antonio Cocchiaro - È ammissibile l'impugnazione della cartella che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall'agente della riscossione. 

È questo l'innovativo principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 2 ottobre 2015, n. 19704, la quale risolve il variegato e contrastante orientamento giurisprudenziale in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo. 

Ed infatti, in passato non erano affatto univoche le pronunce in materia e molti magistrati (tributari e non) ritenevano che l'estratto di ruolo non potesse essere oggetto di autonoma impugnazione (cfr. Cass. sent. 15.03.2013, n. 6610; 20.03.2013, n. 6906; sent. 19.03.2014, n. 6395). 

Si tratta di un orientamento (peraltro mai condiviso dallo scrivente) che penalizzava fortemente i contribuenti. 

In un caso simile a quello preso in esame dalla Cassazione, di cui lo scrivente ha avuto modo di occuparsi personalmente, un'insegnante catanese che si era vista rifiutare un finanziamento a causa di presunti debiti tributari (scaturenti da verbali di accertamento, per violazioni al Codice della strada, nonché, da relative cartelle irregolarmente notificate ed a lei mai pervenute), ha deciso di richiedere l'annullamento dell'estratto di ruolo.

L'assistita ha quindi intrapreso un'azione legale (presso il giudice di pace di Catania competente in materia) in quanto in assenza dei verbali di contravvenzione e delle cartelle (mai state in suo possesso, visti i rilevanti vizi di notifica), avrebbe potuto ottenere tutela esclusivamente impugnando gli estratti di ruolo cosi come a lei rilasciati dagli uffici dell'agente per la riscossione

Il risultato è stato certamente favorevole alla contribuente che è riuscita a far annullare l'ingiusta pretesa nonché a tutelare il diritto leso, data anche la condanna dei resistenti al pagamento delle spese processuali. 

In proposito, la sentenza di accoglimento n. 2801/2015 del giudice di pace di Catania (designato nella persona dell'Avv. Distefano Eleonora), è stata emessa con decisione del 10.10.2015 e depositata il 16.10.2015. 

In questo senso, la pronuncia del giudice di pace di Catania, rappresenta il primo riscontro giurisprudenziale in Italia successivo alla innovativa sentenza delle Sezioni Unite n. 19704/2015 sopracitata, sul tema dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Principio che, di fatto, è stato reso univoco dalla Suprema Corte, in data 02.10.2015, esattamente a ridosso della decisione relativa alla causa della propria assistita. 

Si è pertanto in presenza di una pronuncia record che non è frutto del caso, ma dell'accortezza con cui è stata seguita la vicenda, in considerazione di un'ottima scelta strategica dei legali i quali hanno indicato la data di citazione in giudizio dei resistenti (enti impositori e agente per la riscossione), in un arco temporale prossimo alla successiva, importante oltre che definitiva decisione della Suprema Corte in materia. 

Si attendono, dunque, sicure soddisfazioni e sempre maggiori garanzie anche per i contribuenti che, da ora in avanti, non dovranno più necessariamente attendere la notifica di un atto successivo (il quale paradossalmente potrebbe anche non arrivare mai) per impugnare unitamente a quest'ultimo anche l'atto presupposto non notificato, ma potranno tempestivamente ricorrere avverso l'estratto di ruolo ed impugnare tramite esso anche l'originario atto mai ricevuto.  

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