Dott.ssa Floriana Baldino - La Cassazione, con la sentenza n. 13584/2017 (sotto allegata), ritorna sul tema delle impugnazioni delle cartelle di pagamento non notificate.
Il caso
Il contribuente veniva a conoscenza, per caso, di una iscrizione ipotecaria fatta da parte di Equitalia, fondata su delle cartelle a lui mai notificate. Così come non gli era mai stata notificata l'iscrizione ipotecaria.
Si rivolgeva dunque all'Agente della Riscossione (Equitalia), al fine di richiedere il proprio estratto di ruolo, e verificare la legittimità della pretesa erariale.
Dopo aver avuto contezza e conoscenza del carico tributario, nonché dopo aver verificato l'avvenuta prescrizione delle somme richieste, il contribuente decideva, dopo 6 mesi dalla richiesta degli estratti di ruolo, di impugnare la pretesa erariale, fondandola sui seguenti motivi:
- l'irrituale notifica degli atti prodromici. Lamentava infatti che né le cartelle di pagamento né tanto meno l'iscrizione ipotecaria gli erano mai state notificate;
- prescrizione del debito.
Il contribuente dichiarava di non aver mai ricevuto nulla, e di essere venuto a conoscenza della pretesa impositiva a seguito e per effetto dell'accertamento casuale di conservatoria dell'iscrizione ipotecaria.
Da qui seguiva la richiesta degli estratti di ruolo ad Equitalia al fine di verificare la fondatezza del debito, e la conseguente decisione dello stesso di rivendicare il suo diritto di impugnare le cartelle di pagamento dinanzi alle sedi opportune, ma solo dopo 6 mesi aver avuto conoscenza del debito, anche se in maniera irrituale (ovvero con gli estratti di ruolo e non con la notifica della cartelle).
Cartella non notificata: ricorso entro 60 giorni dall'estratto
A tal proposito, la Cassazione ha ribadito che tale diritto va riconosciuto, in linea di principio, ma ne ha definito i limiti temporali.
Con riferimento al dies a quo, ovvero al termine iniziale da cui far decorrere i termini per poter legittimamente impugnare il proprio debito, nel caso in cui il contribuente scopra la propria situazione debitoria con una richiesta di un estratto di ruolo, e non con la notifica degli atti impositivi, la Cassazione ha ribadito che il termine iniziale da cui inizia a decorrere il diritto per fare opposizione sui vizi della cartella, rimane invariato, ovvero 60 giorni dalla consegna dell'estratto di ruolo al contribuente, nel rispetto del termine generale di impugnazione di cui all'articolo 21 d.lgs. 546/92.
In merito alla perentorietà dei termini per fare opposizione agli atti impositivi, leggi anche: "Equitalia: come difendersi dal pignoramento presso terzi"
Cassazione, sentenza n. 13584/2017Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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