La Consulta promuove la norma del Cresci Italia che ha modificato l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni

di Marina Crisafi - Si potrà dire addio ai risarcimenti per colpi di frusta e per tutte le lesioni di lieve entità, c.d. "micropermanenti", subite a seguito di sinistri stradali, se non sono provate da accertamenti strumentali. Un addio consacrato dalla Consulta, con l'ordinanza n. 242/2015 di ieri (qui sotto allegata) che ha legittimato una volta per tutte la novella apportata dal c.d. Cresci Italia all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private.

La questione di legittimità costituzionale del comma 2, ultimo periodo, della disposizione del d.lgs. n. 209/2005, come modificata dal d.l. n. 1/2012, che esclude il risarcimento del danno biologico per le micropermanenti non rilevabili con accertamento clinico strumentale o visivo, era stata posta dal giudice di pace di Reggio Emilia, nel corso di un giudizio civile per risarcimento danni da lesioni di lieve entità derivanti da incidente stradale.

Per la Consulta, la qlc è manifestamente infondata, in quanto come già ribadito nella sentenza n. 235/2014, non solo "non è censurabile la prescrizione della ulteriore e necessaria diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno ‘permanente' alle microlesioni di che trattasi" ma, inoltre, la limitazione imposta al correlativo accertamento "altrimenti sottoposto ad una discrezionalità eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o enfatizzati", è stata già ritenuta rispondente a criteri di ragionevolezza nel vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata.

In un siffatto sistema, "in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici", ha concluso la Corte, si impone un necessario bilanciamento, in base al quale "l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi".

Corte Costituzionale, ordinanza n. 242/2015

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