Così per la Cassazione il legatario può ricorrere a tale rimedio anche nel caso in cui il suo credito sia contestato giudizialmente
di Valeria Zeppilli - Con la recente sentenza numero 23666/2015, depositata il 19 novembre (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione ha offerto un interessante contributo in materia di azione revocatoria.

In particolare, i giudici hanno chiarito che, ai fini dell'esercizio dell'azione prevista dall'articolo 2901 del codice civile, i crediti devono essere intesi in senso lato e di essi vanno valutate anche la ragione o l'aspettativa.

Così, non assumono rilevanza i normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Insomma: anche il credito eventuale, in quanto contestato o litigioso, fa insorgere la qualità di creditore e legittima l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso gli atti di disposizione compiuti dai debitori.

Di conseguenza, il legatario è legittimato ad avvalersi di tale rimedio in caso di vendita di un appartamento che rientra nell'asse ereditario anche nel caso in cui il suo credito sia contestato giudizialmente.

Per la Corte, infatti, tale credito deve ritenersi insorto nel momento in cui è stata aperta la successione del de cuius.

Sulla base di tali presupposti devono, pertanto, reputarsi fondate le doglianze della ricorrente, che lamentava l'erroneità della valutazione dei giudici del merito, i quali avevano ritenuto insorto il credito della donna nel momento in cui, sulla questione contestata del suo legato, era stata emessa sentenza definitiva.

Essi, infatti, correttamente avrebbero dovuto considerare il credito come esistente già dal momento in cui il testamento era stato pubblicato.


Corte di cassazione testo sentenza numero 23666/2015
Valeria Zeppilli

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