Guida alla fattispecie ex art. 192, 3° e 4° comma, del codice di procedura penale

Abogado Francesca Servadei - Questione spinosa in ambito probatorio è la chiamata in correità, cioè quando un imputato rende dichiarazioni a carico di altri coimputati ovvero a carico di uno o più imputati di reato connesso ovvero collegato a quello per il quale si procede.

Tale fattispecie viene disciplinata nel III e nel IV comma dell'articolo 192 del Codice di Procedura Penale (Valutazione della prova). Dalla combinata lettura dei citati commi si evince che quanto dichiarato non ha un pieno valore probatorio, bensì è necessaria una attenta valutazione da parte del giudice unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

Da ciò si desume che la chiamata del correo deve essere presa in considerazione alla luce di riscontri obiettivi che sono:1) l'attendibilità del dichiarante; 2) l'attendibilità intrinseca di quanto dichiarato; 3) l'attendibilità estrinseca di quanto dichiarato.

Tali riscontri affinché possano essere valutati positivamente dal giudice è necessario che siano verificati nell'ordine logico indicato.

Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una pronuncia ultraventennale (sentenza n. 1653/1993), hanno statuito che l'organo giudicante deve in prima analisi superare il problema della credibilità del dichiarante; analisi che deve essere effettuata alla luce della sua personalità, del suo comportamento ante-fatto rispetto al reato, al suo passato, nonché ai rapporti con i chiamati in correità senza tralasciare l'aspetto socio-economico.

In secondo luogo è opportuno verificare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni in virtù di diversi criteri, quali, la coerenza, la accuratezza, la genuinità e la fermezza di quanto esposto. Infine per quel che concerne il terzo requisito, l'attendibilità estrinseca, è necessario esaminare i riscontri esterni, di qualsiasi natura e tipologia purchè siano atti a costituire un logico nesso tra il reato e la persona del chiamato. Pertanto le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 2477/1990), hanno statuito che le prove non devono essere utilizzate da sole, ma possono essere valutate congiuntamente con altro elemento di prova di qualsiasi natura, tale da confermare l'attendibilità.

È lecito osservare che, per quanto riguarda i primi due requisiti, la V sezione del Palazzaccio, con pronuncia 4888/2000, ha disciplinato che l'attendibilità del dichiarante deve essere valutata attraverso elementi relativi alla sua personalità, mentre quella intrinseca è analizzata sulla base di dati specifici, quali la non contraddittorietà, la spontaneità, la continuità della dichiarazione.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. sezione I, sentenza 4495/97, ribadito poi con sentenza 2884/2000 sempre della medesima sezione), gli Ermellini hanno statuito che le dichiarazioni del chiamante possono essere frazionate, ossia la non attendibilità di una parte del racconto non necessariamente inficia la successiva parte dello stesso.

Singolare è la fattispecie nella quale un imputato chiami più coimputati ovvero più imputati, in tal contesto è necessario svolgere, per ogni soggetto riscontri individualizzati (cfr. Cass., Sezioni Unite sentenza 36267/2006).

Con il Decreto Legge 306/1992 è stato modificato l'articolo 190 bis del Codice di Procedura Penale, il quale consente non solo a testi, ma anche ad imputati di reati connessi di essere sentiti solamente nel caso in cui la dichiarazione (ovvero escussione) riguarda fatti diversi da quelli per i quali sono state rese dichiarazioni ovvero nel caso in cui l'organo giudicante o le parti ritengano necessario alla luce di precise esigenze (contrariamente può essere disposta la lettura delle loro dichiarazioni rese in ambito di incidente probatorio ovvero in sede dibattimentale); a tal proposito è lecito precisare che tale fattispecie si verifica nel caso in cui le dichiarazioni dei citati soggetti vertano su delitti previsti dall'articolo 51, comma 3bis e su quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 190 bis del codice di rito (articolo così strutturato al fine di evitare lo stillicidio di domande dei testi mediante più esami, incidendo però sul diritto alla prova che viene sottratta al contraddittorio in sede dibattimentale).

In ambito giurisprudenziale è stata affrontata la problematicità della chiamata in correità de relato, ossia quella situazione nella quale, l'imputato facente parte di una organizzazione, rende nei confronti di un terzo estraneo al processo, dichiarazioni pervenutegli dagli altri partecipi. In merito, le Sezioni Unite dalla Suprema Corte, con sentenza 20804/2013, hanno statuito gli elementi alla luce dei quali l'organo giudicante deve adottare al fine di valutare le prova:

a) applicazione dell'articolo 195 del Codice di Procedura Penale (Testimonianza indiretta) anche nel caso in cui la fonte diretta sia un imputato di un procedimento connesso ovvero persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone, ai sensi dell'articolo 197 bis del Codice di Rito;

b) nel caso in cui la chiamata de relato non sia asseverata dalla fonte diretta avendo quale riscontro le seguenti condizioni:

· valutazione positiva dell'attendibilità del dichiarante e attendibilità intrinseca;

· accertamento dei rapporti personali tra dichiarante e fonte diretta;

· convergenza ed indipendenza delle varie chiamate;

· le chiamate derivano da fonti di informazioni diretta.

ABOGADO FRANCESCA SERVADEI-

STUDIO LEGALE SERVADEI

CORSO GIACOMO MATTEOTTI NUM. 49

ALBANO LAZIALE (ROMA)

TEL 069323507

CELL: 3496052621

E-MAIL: francesca.servadei@libero.it


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: