In una interessante pronuncia, il Tribunale CE ha rigettato le richieste dei ricorrenti che hanno messo in discussione la compatibilità di alcune disposizioni regolamentari adottate dal CIO, oltre che di alcune prassi relative al controllo antidoping, con la normativa comunitaria sulla concorrenza e sulla libera prestazione dei servizi. Secondo il Tribunale, il divieto del doping e i regolamenti antidoping riguardano esclusivamente, anche quando l'attività sportiva è compiuta da un professionista, una dimensione non economica di detta attività che ne costituisce l'essenza stessa. Il divieto del doping si basa su considerazioni puramente sportive ed è dunque estraneo a qualsiasi considerazione economica. In conclusione, le regole per la lotta antidoping non possono rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato sulle libertà economiche e, in particolare, degli artt. 49 CE, 81 CE ed 82 CE. Le regole antidoping, infatti, sono intimamente legate allo sport in quanto tale. (Tribunale di primo Grado delle Comunità Europee - Quarta Sezione, Sentenza 30 settembre 2004: Concorrenza – Libera prestazione dei servizi – Regolamentazione antidoping adottata dal Comité international olympique (CIO) – Regolamentazione puramente sportiva).
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