Con al sentenza n. 12750 la Corte di Cassazione ha stabilito che il Coni può costituirsi parte civile nel processo per la richiesta di risarcimento danni verso utilizzatori o fornitore di sostanze dopanti. A dirlo è la seconda sezione penale che ha accolto il ricorso del Coni che, in seguito al rigetto da parte della Corte d'Appello di Venezia della richiesta di costituzione di parte civile, aveva proposto ricorso per cassazione. Gli Ermellini, accogliendo la richiesta e rigettando la tesi accolta dai giudici di merito di secondo grado, hanno precisato che la legittimazione a costituirsi parte civile spetta a chiunque “subisca un danno, sia pure morale, dalla perpetrazione del crimine”. Quindi la “parte civile” può essere non solo la parte offesa dal reato ma anche chi subisca un danno, sia pure morale”.
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Nel caso in questione, specifica la Cassazione,
"il Coni si costitui' parte civile non perche' parte offesa dal reato
ma perche' parte danneggiata in quanto istituzionalmente portatore di
un interesse pubblico al corretto e leale svolgimento delle gare
sportive". E' chiaro, dunque, osservano ancora gli 'ermellini' che "in
tale veste aveva ben diritto di partecipare al processo perche' in
esso si discuteva di un fatto potenzialmente dannoso dell'interesse al
corretto svolgimento delle competizioni sportive".
La Cassazione, inoltre, giudica del tutto "irrilevante" la
circostanza che i fatti in questione siano antecedenti all'entrata in
vigore della legge antidoping numero 376/2000 perche' "cio' che rileva
e' che dal reato di ricettazione potevano derivare conseguenze sul
corretto svolgimento delle gare sportive sotto il profilo della frode
in competizioni sportive alla cui tutela e' deputato il Coni".