Tredici mesi di carcere alla donna che nel suo post incitava alla violenza contro l'allora ministro dell'integrazione

di Lucia Izzo - Condannata per istigazione alla violenza per motivi razziali per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook il messaggio "mai nessuno che se la stupri, così tanto per capire cosa può provare la vittima di questo efferato reato, vergogna!" indirizzata all'allora ministro dell'integrazione Cécile Kyenge e corredato da una fotografia della suddetta


La Corte di Cassazione, sez. I Penale, ha confermato nella sentenza n. 42727/2015 (qui sotto allegata) la legittimità della condanna a tredici mesi di reclusione (oltre alla pena accessoria ed al risarcimento in favore delle parti civili costituite) stabilita dai giudici di merito contro una donna, ex esponente della Lega Nord, per il reato di cui all'art. 3 primo comma lett. b) legge n. 654 del 1975, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 10 cod. pen. 


L'imputata aveva giustificato l'impulsività del gesto, compiuto dopo essere venuta a conoscenza della notizia di una violenza sessuale commessa da uno straniero ai danni di una donna italiana, fatto che l'aveva scossa particolarmente poiché la figlia era stata vittima di un fatto simile.

Dinnanzi ai giudici di legittimità, la ricorrente nega qualunque intenzione malevola contro il ministro, evidenziando che il reato in questione richiede il dolo specifico e che i motivi razziali, elemento costitutivo della fattispecie, mancano nella frase contestata, priva di alcun riferimento alla razza o etnia o nazionalità del ministro. Eccepisce, a sua ulteriore difesa, che mancherebbe anche il dolo dell'istigazione, quale volontà di convincere e persuadere il pubblico a commettere atti di violenza.


Nessuno dei motivi avanzati, tuttavia, convince i giudici del Palazzaccio: la condotta della donna, consistente nell'aver postato il messaggio su un sito di notizie specializzato in "crimini degli immigrati", a commento di un articolo sul tentato stupro di una donna italiana da parte di un africano, integra il reato a le ascritto.


Gli Ermellini chiariscono che il reato di istigazione alla violenza commessa per motivi

razziali, etnici, nazionali o religiosi, "configura un reato di pericolo a dolo specifico, ove l'agente opera con coscienza e volontà di offendere la dignità e la incolumità della vittima in considerazione di fattori etnici, religiosi o razziali e si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che l'istigazione sia raccolta dai destinatari".


Pertanto, si rende necessario valutare il contesto specifico nel quale la condotta si esteriorizzi.

Considerando l'ambito nel quale il fatto è avvenuto, nel caso di specie è chiaramente configurabile l'istigazione a far comportare altri in maniera violenta, collegando il messaggio da un sentimento percepibile con riferimento alla razza, ricollegabile alla provenienza geografica o all'origine etnica di una persona.


Non rilevano solo le espressioni usate, ma anche il mezzo attraverso cui sono state pubblicate, idoneo a una capillare diffusione, nonché il contesto in cui ciò è avvenuto, caratterizzato da un acceso dibattito relativo ad un episodio di violenza sessuale e gli effetti che il messaggio dell'imputata  ha provocato sugli interventi successivi.


La frase diffusa, per il suo stesso tenore, non può neppure oggettivamente rappresentare espressione di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 Cost.; in più occasioni è stato affermato che la libertà di manifestazione del pensiero cessa quando travalica in istigazione alla discriminazione ed alla violenza di tipo razzista, poiché non ha valore assoluto e deve essere coordinata con altri valori costituzionali di pari rango, quali quelli fissati dall'art. 3 e dall'art. 117, comma

primo, Cost.


Quanto ai motivi razziali, è evidente che il commento alla notizia di un'aggressione sessuale ad opera di un somalo corredato da una fotografia del ministro Kyenge, rende esplicito il collegamento tra l'autore della violenza ed il ministro.

Non è possibile altra giustificazione se non quella di estrinsecare un pregiudizio razzista, poiché il ministro non aveva nessun altra connessione con il fatto e non era intervenuta in alcun modo.

I giudici di merito hanno correttamente escluso interpretazioni alternative di quell'invito esplicito allo stupro nei confronti del ministro, meritevole di tanto per il solo fatto di condividere con l'autore dei fatto commentato la provenienza geografica e il colore della pelle, ossia la razza, restando del tutto irrilevante la circostanza che la fotografia del ministro fosse stata pubblicata da terzi. 

E tale sarebbe anche se si volesse ritenere che la frase fosse riferita al ministro in quanto responsabile di avere operato a favore dell'uguaglianza e dell'integrazione degli immigrati.


Il ricorso va respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.



Cass., I sez. penale, sent. 42727/2015
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