Cosa comporterà l'entrata in vigore dal prossimo 22 ottobre del d.lgs. n. 158/2015 attuativo della delega fiscale

di Valeria Zeppilli - Il prossimo 22 ottobre entreranno in vigore gli ultimi cinque decreti che hanno dato attuazione alla delega fiscale contenuta nella legge numero 23 del 2014. 

Pubblicati in gazzetta ufficiale l'8 ottobre 2015, essi si occupano della riforma del contenzioso e dell'interpello, del riordino delle agenzie fiscali, della riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo, della semplificazione e della razionalizzazione delle norme in materia di riscossione e della stima e del monitoraggio dell'evasione fiscale e del monitoraggio e del riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

Benché tutti siano dotati di particolare rilevanza, tra di essi una speciale attenzione, specie con riferimento agli aspetti di carattere penale, la merita il d.lgs. n. 158/2015, che è quello che si occupa del sistema sanzionatorio. 

Nel dettaglio, esso ha innanzitutto previsto l'aumento delle soglie di punibilità in caso di omessi versamenti. 

In particolare, se a non essere versata è l'Iva, la soglia di punibilità è elevata a 250.000 euro, mentre se a non essere versate sono le ritenute certificate, la soglia di punibilità è elevata a 150.000 euro.

La modifica di tale soglia interviene, poi, anche in altre materie: si pensi al delitto di dichiarazione infedele, che diviene punibile non più quando si limita a superare i 50.000 euro ma quando supera i 150.000 euro.

Oltretutto la rilevanza penale del fatto è ora emancipata da una serie di fattori che prima la influenzavano, come la classificazione e la valutazione inesatta di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, la violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza o la non deducibilità di elementi passivi reali.

Se poi le valutazioni inesatte non differiscono, singolarmente, di almeno il 10% rispetto a quelle corrette, esse non potranno essere punite.

Il decreto in esame rileva sul piano penale anche per aver stabilito la non punibilità, benché limitatamente ad alcuni reati, nel caso in cui il debito verso il fisco sia estinto prima dell'avvio della fase dibattimentale.

È chiaro che si tratta di innovazioni che, in applicazione del principio del favor rei, inizieranno subito a dispiegare i loro effetti, trovando applicazione anche ai procedimenti già pendenti al 22 ottobre. 

Lo stesso non può dirsi, però, per le pene per l'omessa presentazione della dichiarazione e per l'occultamento e la sottrazione di scritture contabili: in applicazione del medesimo principio, infatti, le stesse, poiché ora più aspre, troveranno applicazione solo per i procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore del decreto 158. 

Il nuovo testo normativo assume una particolare rilevanza penale, infine, per aver introdotto due nuove fattispecie di reato: l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituto d'imposta e l'indebita compensazione di crediti inesistenti

Valeria Zeppilli

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