Gli ultimi aggiornamenti riguardanti l'iter attuativo della legge 247/2012

di Lucia Izzo - Nuovo sprint per la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2013, n. 15) recante la Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. 

Dopo il ritardo accumulato per l'attuazione, negli scorsi mesi sono giunti in Gazzetta due regolamenti ministeriali, ed altri sette sono pronti per la pubblicazione. 


La legge ha lo scopo di regolamentare l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato, di assicurare l'idoneità professionale degli iscritti, di garantire l'indipendenza e l'autonomia dei  professionisti. 

Non mancano inoltre richiami alla tutela della collettività, all'affidamento della clientela, alla correttezza dei comportamenti ed alla cura della qualità della prestazione professionale.


Ma quali sono le novità in programma, i provvedimenti già attuati e quelli in fase di realizzazione? 


La legge 247/2012 aveva previsto circa 30 provvedimenti d'attuazione, per la maggior parte attribuiti al Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF). 

Quest'ultimo ha provveduto ad adottare nel biennio 2013-2014 altri regolamenti ad esso assegnati, tra cui il nuovo Codice deontologico


I regolamenti del 15 settembre 2015


Gli ultimi due regolamenti approdati in Gazzetta il 15 settembre 2015 disciplinano il conseguimento del titolo di avvocato specialista e le forme di pubblicità per l'esame di Stato e per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.


Dal 14 novembre 2015, il professionista potrà conseguire il titolo di avvocato specialista, ma non potrà scegliere più di due settori tra quelli indicati.

La "specializzazione" verrà conferita dal Consiglio nazionale forense, in ragione di apposito percorso formativo (corsi di specializzazione presso le università) o della comprovata esperienza maturata nel settore di specializzazione.

Sono previsti in totale 18 aree di specializzazione, tra cui diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori, diritto successorio, diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, diritto tributario, fiscale e doganale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto internazionale, ecc.

Il titolo di specialista sarà revocabile in caso di sanzioni disciplinari definitive per violazione del dovere di competenza o aggiornamento professionale oppure per mancato adempimento degli obblighi di formazione continua e del deposito della relativa documentazione.


Dal 30 settembre 2015, invece, saranno in vigore le disposizioni circa la pubblicità e l'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione alla professione forense.

Il decreto del Ministero che indice gli esami di Stato, dovrà essere pubblicato almeno 90 giorni prima della data fissata per le prove scritte.


Le società tra avvocati


Per quanto riguarda, invece, la disciplina delle società tra avvocati professionisti, non è arrivato il decreto legislativo previsto entro il 2 agosto 2013, ma le disposizioni sono confluite nel DDL concorrenza attualmente al vaglio della Camera dei deputati.

Il DDL, al fine di garantire una maggior concorrenzialità nell'ambito della professione forense, ha apportato diverse modifiche all'art. 4 della legge 247/2012, ha abrogato l'art. 5 e modificato l'art. 13. Inoltre è stato vi ha aggiunto un nuovo art. 4-bis, che consente e disciplina l'esercizio della professione forense in forma societaria.


I decreti attuativi in arrivo


Altri sette decreti attuativi sono pronti per essere approvati, ma sono preventivamente richiesti i pareri del Consiglio nazionale forense, del Consiglio di Stato e del Parlamento.

Tra questi, assume peculiare interesse quello riguardante i requisiti che il professionista deve rispettare per rimanere iscritto all'albo.


il regolamento adottato dal Ministro della Giustizia, ha lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento dell'effettivo, continuativo, abituale e prevalente esercizio della professione forense.


Le condizioni, che devono ricorrere congiuntamente, sono 6 e riguardano: la titolarità di una partita IVA attiva; l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi; l'aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno (sia giudiziali che stragiudiziali, come consulenze e pareri); la titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine; l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense; possesso di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione


Non si placa, tuttavia, la diatriba tra Consiglio di Stato e il ministero della Giustizia, visto che Palazzo Spada è tenuto a pronunciare un proprio parere sui testi.

Più tempo del dovuto è stato richiesto, ad esempio, per approvare gli ultimi due regolamenti (requisiti per rimanere iscritti all'albo e sullo svolgimento dell'esame di Stato).


Da Palazzo Spada si era suggerito di introdurre un meccanismo di sanatoria per consentire all'avvocato privo di requisiti di potersi adeguare, ma la richiesta di correzione è rimasta ignorata.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha ritenuto contraddittorie alcune scelte operate dal regolamento sull'esame di stato, ad esempio quella che impedisce al commissario che abbandoni l'aula della prova di potervi rientrare (per evitare una fuga di notizie) mentre ai commissari è tuttavia affidato il compito di trasferire gli elaborati scritti dalla sede della Corte d'Appello ad altro ufficio distrettuale.


Scelte contraddittorie e poco funzionali secondo il Consiglio di Stato, il quale ritiene che le proprie indicazioni non potranno essere disattese dal ministero se non con motivazioni giuridicamente corrette e coerenti con l'interesse generale.

Pertanto, non si escludono eventuali modifiche ai tesi da inviare alle Camere. 


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