Stante il rapporto di accessorietà tra addebito della separazione e risarcimento, la richiesta di danni deve essere azionata nel giudizio di separazione

di Lucia Izzo - Non può essere accolta la domanda di risarcimento danni per violazione dei doveri coniugali (nella specie si trattava di ripetuti tradimenti da parte della exmoglie), se non c'è stata una pronuncia di addebito della separazione.


L'addebito rappresenterebbe il presupposto a cui agganciare la richiesta risarcitoria sulla base dei principi che regolano la responsabilità aquiliana (ossia la responsabilità extracontattuale).

Lo ha precisato il Tribunale di Milano (sentenza 25 giugno 2015, Sezione Prima Civile, presidente Galterio, qui sotto allegata) sul ricorso presentato da un uomo volto ad ottenere il risarcimento dei danni dalla ormai ex moglie.

Rileva il giudice territoriale, che la convivenza matrimoniale è ormai definitivamente cessata per essere stata tra le parti pronunciata sentenza di divorzio, con decreto di omologa delle condizioni della separazione coniugale concordemente fissate dalle parti senza alcuna menzione circa l'addebito.

Proprio questa circostanza, rende impossibile l'accoglimento della domanda attore a.

Il giudice ha ritenuto di non applicare al caso di specie, il principio espresso dalla Corte di Cassazione la quale ha affermato che "i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi di dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza che la mancanza della pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni" (cfr. Cass., n. 18853/2011).

Difatti, un simile assunto sostiene che all'interno del rapporto coniugale, la violazione di diritti della persona costituzionalmente protetti, possa trovare tutela indipendentemente dal fatto generatore della loro stessa lesione, come se la separazione dei coniugi (presupposto per azionare la pretesa risarcitoria) fosse completamente scissa dalla violazione degli specifici doversi che hanno determinato il venir meno della convivenza tra costoro.

Si tratta di un principio non condivisibile che, seppur coerente in termini generali ed astratti, non può applicarsi quando la violazione dei suddetti doveri venga invocata dal coniuge asseritamene leso a seguito della separazione e dunque dell'accertata improseguibilità della convivenza a seguito della condotta che il danneggiato ritiene causa della rottura del consortium familias.

Ed è proprio quanto avvenuto nel caso di specie, dove il ricorrente ha richiesto un risarcimento all'ex moglie per aver costei perpetrato ripetuti tradimenti e condotte platealmente denigratorie nei suoi confronti, gettandolo in un perdurante stato di prostrazione psico-fisica, e causando una lesione della propria dignità e del proprio onore.

In sostanza, il danno non patrimoniale in tanto può essere invocato in quanto sia stato conseguenza della separazione coniugale posto che l'illecito si consuma all'interno del rapporto matrimoniale, che quand'anche non avente natura meramente contrattuale, è pur sempre il vincolo da quale discendono gli specifici obblighi e diritti reciproci in capo ai contraenti.

Non può escludersi, quindi, un rapporto di accessorietà tra addebito e domanda risarcitoria, altrimenti verrebbe meno l'ingiustizia del danno che ha portato al mutamento del rapporto stesso di coniugio in quanto violativa degli specifici obblighi derivanti dal matrimonio.

Trattandosi di danno derivante dalla violazione di specifici obblighi coniugali il medesimo dovrebbe essere necessariamente azionato nell'ambito del giudizio di separazione, con conseguente preclusione di un'azione successiva che potrebbe astrattamente porsi in contrasto con il giudicato già in precedenza formatosi sulla separazione.

Esclusa pertanto l'autonomia della domanda del risarcimento del danno morale azionata dal ricorrente rispetto alla separazione giudiziale, deve nella fattispecie concludersi per il rigetto della domanda che non può essere esaminata vista l'insussistenza della pronuncia di addebito della separazione tra le medesime parti (incontrovertibilmente esclusa dalla definizione del procedimento di separazione avvenuto in via consensuale).

Visto il contrasto giurisprudenziale sulla questione giuridica, le spese di lite vengono compensate tra le parti.

Vedi anche nella sezione delle guide legali:

Il tradimento: conseguenze legali
Risarcimento danni coniuge tradito
L'abbandono del tetto coniugale
Il rifiuto di rapporti sessuali
L'addebito della separazione
Il danno endofamiliare

Tribunale di Roma, sentenza 25 giugno 2015

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