La possibilità di provvedervi in via telematica e le problematiche conseguenti alla nuova disciplina della certificazione di conformità

di Valeria Zeppilli - Il percorso verso la digitalizzazione del processo prevede per gli avvocati la possibilità (non l'obbligo) di procedere alla notifica anche per via telematica

Quindi non solo in via cartacea: le notifiche potranno essere dai legali effettuate anche in proprio a mezzo p.e.c. 

I requisiti per potervi procedere sono esclusivamente il possesso di un dispositivo valido di firma digitale, una procura speciale alle liti previa o contestuale e la necessità che sia il notificante che il notificato siano in possesso di un indirizzo p.e.c. risultante dai pubblici registri (leggi: "La notifica a mezzo p.e.c.").

In tal caso, la prova dell'avvenuta notifica è costituita dalla copia dell'atto notificato corredata delle ricevute di accettazione e consegna complete del messaggio PEC.

Legge n. 132/2015 e certificazione di conformità: le conseguenze sulle notifiche a mezzo p.e.c.

Con riferimento alle notifiche telematiche, occorre rilevare che recentemente la legge n. 132/2015 ha introdotto importanti novità con riferimento alle attestazioni di conformità degli atti, che producono conseguenze anche nel mondo delle notifiche telematiche.

In sostanza, oggi in caso di file informatico è necessario inserire la certificazione di conformità all'interno del file stesso e poi firmarlo digitalmente.

L'attestazione di conformità potrà essere in alternativa apposta su un documento informatico separato, da allegare al messaggio p.e.c., ma l'individuazione della copia cui si riferisce avrà luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

In attesa di tali specifiche, con riferimento alla questione delle notifiche telematiche effettuate dall'avvocato sorgono difficoltà interpretative non irrilevanti.

Infatti l'attestazione di conformità di regola va in esse inserite nella relata di notificazione, ovverosia in un documento separato.

Sembrerebbe quindi consigliabile attendere le specifiche tecniche prima di procedere in proprio alla notifica di copie informatiche, anche se non manca chi ritiene che l'attestazione di conformità inserita nel documento sia comunque valida.

In ogni caso la problematica non riguarda la notifica dei duplicati informatici reperiti da polisweb così come non interessa i documenti nativi digitali, la cui conformità non deve essere attestata. 

Vedi anche: la guida completa sul processo civile telematico

Valeria Zeppilli

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