Quando è necessario attestare la conformità e la possibilità, con riserva, di utilizzare il formato pdf

Domanda: "Ho ricevuto una notifica a mezzo p.e.c. di un'istanza di correzione di errore materiale di una sentenza, corredata del decreto del giudice e della relata. Non era necessaria anche l'attestazione di conformità? Inoltre, il decreto mi è stato inviato in formato p.d.f. e non .p7m, quindi non firmato digitalmente. La notifica è comunque valida?"

Risposta: "In forza della qualità di pubblico ufficiale riconosciutagli a tal fine, l'avvocato, come noto, può procedere a notificare a mezzo pec non solo atti suoi propri ma anche atti prodotti da soggetti diversi

È solo in quest'ultimo caso che viene in rilievo il problema dell'attestazione di conformità. Vediamo quindi come deve comportarsi il legale. 

Se l'atto o il provvedimento che si intende notificare non è presente nel fascicolo informatico, l'avvocato deve estrarne una copia cartacea, scansionarla e compiere l'asseverazione di cui al comma 2 dell'art. 22 del codice dell'amministrazione digitale, senza dimenticare di inserire nella relata di notifica la dichiarazione di conformità del documento digitale all'originale cartaceo.

Se, invece, l'atto o il provvedimento che si intende notificare è presente nel fascicolo informatico, l'avvocato può estrarne le copie analogiche o informatiche e attestarne la conformità ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.

Il legale, tuttavia, può estrarne anche il duplicato informatico. In tal caso, ai fini della notifica in proprio tramite p.e.c., non è necessaria l'attestazione di conformità.

Per quanto riguarda, invece, il formato da utilizzare, non è oggi corretto dire che l'utilizzo del formato .p7m sia indispensabile.

Dal 30 aprile 2014, infatti, è possibile utilizzare sia il formato PAdES che il formato CAdES. Ovverosia, è possibile lasciare immutata l'estensione pdf dei documenti.

In ogni caso, una precisazione si rende necessaria.

Nel caso di atto proprio dell'avvocato, è vero che non è più espressamente necessario che il legale sottoscriva digitalmente l'atto da notificare, purché sia digitalmente firmata la relata di notifica.

Tuttavia, in base ad alcune interpretazioni, non è corretto neanche dimenticare che l'articolo 18 del D.m. 44/2011, al comma 1, sancisce che anche le scansioni da notificare vadano redatte nei formati consentiti dalle specifiche tecniche del processo telematico (in base alle quali l'atto del processo deve essere, tra l'altro, in formato pdf con firma digitale .p7m).

Sulla base di tale norma, quindi, alcuni interpreti suggeriscono comunque di firmare digitalmente anche l'atto da notificare".

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