La Corte Costituzionale, con sentenza n. 206 dello scorso 6 luglio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, 2° co. c.p.c. concernente il giudizio secondo equità, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia. Secondo i Giudici della Consulta, infatti, la norma impugnata, così come formulata, contrasta con il principio di legalità su cui si fonda tanto la garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti.
Nella sentenza si legge inoltre che l'unica funzione che viene riconosciuta alla giurisdizione di equità, in un sistema come il nostro caratterizzato dal principio di legalità, è quella di individuare l'eventuale regola di giudizio non scritta che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta. E ciò, però, alla stregua degli stessi principi cui si ispira la disciplina positiva: principi che non possono essere posti in discussione dal giudicante, pena lo sconfinamento nell'arbitrio.
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