Tutte le novità apportate dalla legge di conversione al d.l. n. 83/2015. In allegato il testo coordinato e la circolare dell'Unione Triveneta dei COA

di Marina Crisafi - È in vigore dal 21 agosto scorso, la legge n. 132/2015 che ha convertito con diverse modificazioni il d.l. n. 83/2015 (leggi "Riforma giustizia: oggi in vigore la legge di conversione").

Delle tante novità, apportate in corsa, durante i lavori parlamentari, molte hanno inciso sostanzialmente, anche sul processo civile telematico, andando, da un lato, ad intensificare la rivoluzione digitale della giustizia ma stravolgendo, dall'altro, le già poche certezze acquisite in materia dagli addetti ai lavori.

Ecco, in sintesi, tutte le novità apportate al processo:

- Deposito telematico "allargato" ad ogni atto processuale

Senza eccessivi stravolgimenti rispetto alla prima versione del testo (nel d.l. 83/2015) che ha introdotto, risolvendo uno dei diversi punti controversi della rivoluzione digitale della giustizia civile, la possibilità di depositare telematicamente anche l'atto introduttivo o il primo atto difensivo da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la P.A. per stare in giudizio personalmente, la legge di conversione ha modificato ulteriormente il nuovo comma 1-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, prevedendo che sia in primo grado (nei giudizi civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione) che in appello, "è sempre ammesso" il deposito telematico di ogni atto (diverso dal comma 1 e dunque a partire proprio dagli atti introduttivi del giudizio) e dei documenti offerti in comunicazione dai difensori e dai dipendenti di cui si avvale la P.A. per stare in giudizio personalmente.

Non sfugge, inoltre, l'ulteriore modifica, che prevede che ciò avvenga, non più "nel rispetto della normativa" ma "con le modalità previste" dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità, fugando così ogni dubbio su qualsiasi interpretazione restrittiva che riteneva ancora subordinato il deposito ai decreti ex art. 35 d.m. n. 44/2011 (dalla D.G.S.I.A.).

- Nuovi poteri di certificazione e autentica

L'altra rilevante modifica riguarda l'attribuzione ai difensori, agli ausiliari del giudice nonchè ai dipendenti che rappresentano in giudizio la P.A., ex art. 16-decies del d.l. n. 179/2012, del potere di certificare la conformità all'originale della copia informatica di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice su supporto analogico, depositati per via telematica. Viene esteso, dunque, il potere di autentica rispetto all'originaria previsione destinata esclusivamente all'attestazione degli atti notificati in forma cartacea, ma tuttavia, non essendo esplicitamente allargato tale potere anche ai documenti del fascicolo di parte, ciò lascia spazio a interpretazioni restrittive (o viceversa estensive) circa la possibilità di poter attestare anche la conformità degli stessi, non risolvendo così la questione del deposito telematico dei fascicoli cartacei dei gradi precedenti di giudizio.

Ciò significa, dunque, che (in mancanza di un'apposita espressa normativa in tal senso), nel caso in cui sia solo il giudizio d'appello a "nascere" con modalità telematiche, mentre quello di primo grado si è svolto a livello "cartaceo", il deposito del relativo fascicolo dovrà avvenire in modalità cartacea, salvo la possibilità di anticipare telematicamente la "scansione" (autenticata) degli atti processuali in esso contenuti.

Altra estensione del potere di autentica operata dalla legge di conversione è rintracciabile nel comma 9-bis dell'art. 16-bis, che prevede ora la possibilità di attestare la conformità all'originale delle copie informatiche degli atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici, e "trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche".

Quanto alle modalità dell'attestazione, queste ultime sono indicate nel nuovo art. 16-undecies, il quale prevede, quando l'attestazione si riferisce a una copia analogica, la necessità dell'apposizione in calce o a margine della copia stessa o su foglio separato, purchè materialmente congiunto alla medesima.

Quando invece si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione di conformità è apposta nel medesimo documento informatico, ma può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato (allegato alla pec con la quale la copia stessa viene depositata telematicamente) e l'individuazione della copia cui si riferisce "ha luogo esclusivamente secondo le modalità previste nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia".

Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

Secondo il nuovo comma 3-bis dell'art. 16-undecies, inoltre, l'avvocato, e tutti i soggetti che compiono le attestazioni di conformità sopradescritte, divengono pubblici ufficiali a tutti gli effetti.

- Le modifiche alla l. n. 53/1994 e i limiti alle notifiche

Le modifiche alla certificazione di conformità delle copie analogiche e informatiche degli atti e dei provvedimenti apportate dal nuovo art. 16-undecies del d.l. n. 179/2012 e la contestuale modifica dell'art. 3-bis, comma 2, della l. n. 53/1994 che per le notifiche degli atti non consistenti in un documento informatico rinviano alle modalità previste dall'art. 16-undecies, impongono una particolare cautela nell'attività di autentica degli atti destinati alla notifica.

Posto, infatti, che le nuove disposizioni ai fini della certificazione di conformità da inserirsi nella relata di notifica a mezzo pec rinviano "esclusivamente" alle modalità indicate nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia, e che tali specifiche non sono state ancora emanate, le notifiche a mezzo pec delle copie informatiche o analogiche in via prudenziale vanno effettuate esclusivamente su duplicati informatici, i quali (per il comma 9-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012) non necessitano di attestazioni, essendo equivalenti all'originale vero e proprio.

A fornire tali suggerimenti, oltre ai vari commentatori della riforma, è l'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati (con la circolare qui sotto allegata) che consiglia altresì laddove non siano disponibili i duplicati informatici (ad es. decreto ingiuntivo esecutivo), di provvedere, al momento e sino all'emanazione delle nuove specifiche tecniche, alla notifica cartacea.

Sempre a titolo prudenziale, infine, è opportuno, secondo l'Unione, in caso di deposito presso l'ufficio giudiziario di copie informatiche di atti (es. titoli nelle procedure esecutive o deposito di atti certificati conformi in appello), certificarne la conformità esclusivamente all'interno dello stesso documento informatico e non su foglio separato (come previsto dal comma 2 dell'art. 16-undecies).

- Atti telematici più sintetici

Ulteriore novità aggiunta nella legge di conversione n. 132/2015 è la previsione, sino ad oggi conosciuta solo nel processo amministrativo, della "sintesi" degli atti depositati.

A prevederlo è il nuovo comma 9-octies dell'art. 16-bis, che dispone, sic et simpliciter, che gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche siano redatti "in maniera sintetica".

La previsione è tuttavia priva sia di limiti che di eventuali sanzioni per il mancato rispetto degli stessi, i quali vengono demandati alla regolamentazione del ministero della Giustizia con apposito decreto ministeriale.

- Copie cartacee

Ad essere demandate, altresì, ad un decreto ministeriale di via Arenula sono le misure organizzative per l'acquisizione delle copie cartacee degli atti depositati con modalità telematiche, per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle stesse.

La novità prevista al comma 9 dell'art. 16-bis ha sollevato un polverone in seno all'avvocatura, soprattutto per quanto riguarda le c.d. "copie di cortesia" e il paventato ritorno alla "carta", oggetto di un recente incontro tra il ministro e i rappresentanti della categoria (leggi "PCT: niente più copie di cortesia. Domani l'incontro tra avvocatura e ministro"), a seguito del quale è stato chiarito che il decreto ministeriale di prossima emanazione non introdurrà affatto un doppio binario telematico e cartaceo, bensì stabilirà rigorosamente e in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, i casi tassativi in cui è ammissibile l'acquisizione delle copie cartacee, da parte delle cancellerie, oltre alle regole sulla loro gestione e conservazione.

- Rinvio del Processo amministrativo telematico

La legge di conversione lascia invariata la disposizione prevista nel testo originario del decreto legge n. 83/2015, confermando lo slittamento della digitalizzazione del processo amministrativo, il quale, secondo quanto previsto dall'art. 20, entrerà in vigore (in luogo del 1° luglio 2015) a partire dall'1 gennaio 2016.

Testo coordinato della legge n. 132/2015 di conversione del d.l. n. 83/2015
Circolare Unione Triveneta Avvocati

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