I comitati sono enti no profit riconosciuti dal codice civile, che provvede ad indicare, in maniera non esaustiva, gli scopi che questi possono perseguire

Cosa sono i comitati

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Il codice civile si occupa dei comitati agli articoli 39 e seguenti. L'articolo 39, in particolare, afferma che "I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali".

Costituzione del comitato

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Per costituire un comitato, è sufficiente che un gruppo di persone, spontaneamente, individui un nome e fissi gli obiettivi da perseguire. Vi si può provvedere anche attraverso una semplice scrittura privata.

Eventualmente, si può redigere uno statuto.

I componenti organizzatori del comitato, detti promotori, in genere si riuniscono e rendono noto al pubblico lo scopo da perseguire, invitando a effettuare offerte di denaro o altri beni, dette oblazioni, che verranno destinate alla realizzazione dello scopo annunciato.

Raccolta fondi e vincolo di destinazione

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I comitati possono conseguire l'attività di raccolta fondi non solo con l'invito al pubblico, ma anche attraverso piccole iniziative commerciali sempre strumentali al raggiungimento dello scopo, come ad esempio con l'organizzazione di pubblici eventi e la vendita di beni di modico valore.

In virtù dei peculiari scopi dell'ente, i fondi raccolti dal comitato sono gravati da un vincolo di destinazione e non sono soggetti a tassazione, purché sussistano gli specifici requisiti richiesti dalla legge tributaria.

Componenti del comitato

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La dottrina giuridica tende a suddividere i componenti del comitato in:

  • promotori (coloro che costituiscono il comitato e determinano lo scopo e il modo per perseguirlo),
  • organizzatori (coloro che gestiscono i fondi, utilizzandoli in maniera conforme alle finalità istituzionali).

Vi sono poi i sottoscrittori, ovverosia coloro che rilasciano in maniera volontaria e discrezionale somme a sostegno della causa dell'ente.

Tuttavia nella prassi capita frequentemente un'identificazione tra le dette categorie in capo ai medesimi soggetti.

Responsabilità del comitato

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Per quanto riguarda le responsabilità, il codice civile stabilisce che "gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato" (art. 40 c.c.).

Se, poi, il comitato non ha ottenuto la responsabilità giuridica, tutti i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente per le obbligazioni assunte, mentre i sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

La rappresentanza in giudizio spetta al presidente.

Durata ed estinzione del comitato

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Sebbene, generalmente, per il comitato è stabilita una durata temporanea, nella prassi non mancano ipotesi di comitati permanenti con scopo ricorrente e ripetibile (ad esempio a cadenza annuale, come avviene per esposizioni, mostre e festeggiamenti).

In ogni caso, il perseguimento dello scopo prefissato determina fisiologicamente un'ipotesi di estinzione dei comitati.

L'art. 42 c.c., oltre all'attuazione dello scopo, enumera, sebbene in maniera indiretta, le principali ipotesi estintive dei comitati quali l'insufficienza dei fondi raccolti e l'inattuabilità sopravvenuta dello scopo.

Gli eventuali fondi residui possono essere devoluti ad altro ente con analoghe finalità, ma solo se stabilito dallo statuto, altrimenti della loro sorte si occupa l'autorità governativa competente.


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