La Prima Sezione Civile della Cassazione (Sent. 9392/2004) ha stabilito che ove sia stato conferito l'incarico di emettere un arbitrato o una perizia contrattuale, il deposito del provvedimento arbitrale, effettuato ex art. 825 c.p.c., per "tuziorismo" (o per altra ragione), ed il decreto di esecutorietà emesso dal giudice non valgono a dar vita ad una "sentenza arbitrale", con la conseguenza che avverso tale provvedimento arbitrale non è ammissibile l'impugnazione di nullità ex art. 828 c.p.c., ma solo una azione per eventuali vizi del negozio da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza, con rispetto del doppio grado di giurisdizione.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Mediazione condominiale, il giudice deve consentire la sanatoria
- Testamento olografo, per contestarlo serve l’azione di nullità
- Alzheimer in RSA, il TAR Lombardia ordina alla Regione di provvedere sulle tariffe
- Ricerca beni del debitore, niente compenso separato
- Furto aggravato se il dipendente ha solo la disponibilità materiale del denaro





