La Prima Sezione Civile della Cassazione (Sent. 9392/2004) ha stabilito che ove sia stato conferito l'incarico di emettere un arbitrato o una perizia contrattuale, il deposito del provvedimento arbitrale, effettuato ex art. 825 c.p.c., per "tuziorismo" (o per altra ragione), ed il decreto di esecutorietà emesso dal giudice non valgono a dar vita ad una "sentenza arbitrale", con la conseguenza che avverso tale provvedimento arbitrale non è ammissibile l'impugnazione di nullità ex art. 828 c.p.c., ma solo una azione per eventuali vizi del negozio da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza, con rispetto del doppio grado di giurisdizione.
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