Con la sentenza n. 9839 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno stabilito che l'atto introduttivo del giudizio arbitrale può essere effettuato con le forme previste dalle parti nell'apposita clausola compromissoria. Secondo la Cassazione "se si considera il ruolo delle parti compromittenti nella determinazione delle regole del procedimento, emerge che la scelta legislativa, rimasta inalterata, di rimettere alle parti, e in subordine agli arbitri, l'iniziativa e la determinazione delle regole del procedimento sia la massima espressione del principio di libertà che governa l'arbitrato
, dato normativo caratterizzante l'istituto". Le Sezioni Unite Civili, investite della questione, (in particolare se nell'ipotesi in cui la parte promuove il giudizio arbitrale avvalendosi della rappresentanza di un avvocato, all'atto introduttivo del giudizio arbitrale sia applicabile la disciplina del codice di rito relativa alle modalità di conferimento dello ius postulandi di cui all'art. 83 cpc e se, e a quali condizioni, l'omessa osservanza di tale disciplina consenta l'impugnazione per nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 7, c.p.c.), dopo aver illustrato i vari orientamenti della giurisprudenza precedente in materia, hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto: "l'atto introduttivo del giudizio arbitrale può essere effettuato con le forme previste dalle parti nell'apposita clausola compromissoria: in tanto l'effettuato richiamo alle norme del codice di rito ivi contenuto può trovare applicazione, in quanto tale richiamo sia specifico e relativo alle modalità di introduzione della domanda di arbitrato
ed è lecito desumere la volontà delle parti al riguardo anche dal complesso delle norme procedurali pattiziamente stabilite, salva, nel caso di mancata menzione, in detto atto, di apposita procura al difensore che abbia personalmente avanzato la richiesta, la facoltà della controparte di esigere la ratifica dell'operato di questi".
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