La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 6956/2004) ha stabilito che per il pubbllico impiego privatizzato non si applica la sospensione dei termini prevista per il periodo feriale.
I Giudici della Corte hanno infatti precisato che queste cause rientrano nella competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, stante la disposizione prevista dall'art. 3, Legge n. 741/1969.
Leggi la motivazione della sentenza
LA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
SENTENZA
Diritto
1 - che ai sensi dell'art. 28 d. legis. n. 29/93 il rapporto in questione è devoluto alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro;
2 - che l'attribuzione dello stesso alla cognizione del predetto giudice comporta l'osservanza di tutte le norme proprie del rito applicato innanzi allo stesso;
3 - che fra esse rientra l'art. 3 della l. 742/69 che esclude le controversie di lavoro dalla sospensione dei termini per periodo feriale;
4 - che, essendo stata la sentenza resa pubblica il 22.9.00 ed il ricorso notificato alla controparte il 5.11.01, lo stesso è inammissibile ai sensi del comma 1 dell'art. 327 cpc. essendo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in 10,00 oltre 1500,00 per onorari.
Roma, 11 dicembre 2001
Depositata in Cancelleria il 09/04/2004