Il tribunale di Udine aderisce all'orientamento granitico della giurisprudenza della Cassazione dissentendo da un recente indirizzo difforme espresso dalla Corte

Sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale dei termini si applica alle cause in materia di separazione, divorzio ed esercizio della responsabilità genitoriale, poiché esse non rientrano nella materia degli "alimenti" richiamata dall'art. 92 del R.D. n. 12/41 (art. 433 e ss c.c.). Così il tribunale di Udine nel decreto del 27 luglio scorso (sotto allegato) aderendo all'orientamento granitico della giurisprudenza della Cassazione in materia.

Aldilà del recente principio di diritto espresso dalla Corte (ordinanza n. 18044/2023), cui il giudice ritiene di non poter aderire, in quanto "basato su di una norma di carattere eccezionale e di natura temporanea, allo stato abrogata, come tale inidonea ad essere impiegata come criterio di interpretazione autentica" e atteso anche che "il precedente pare pure isolato, stanti le recenti pronunce non conformi con riferimento all'applicabilità dell'art. 83 cit. all'assegno divorzile (v. Cass. n. 5393/2023 e Cass. n. 6639/2023)", il tribunale richiama l'indirizzo da tempo affermato dalla Cassazione. La Corte ha infatti da tempo affermato, al contrario, che "la sospensione feriale dei termini si applica alle cause in materia di separazione, divorzio ed esercizio della responsabilità genitoriale, poiché esse non rientrano nella materia degli "alimenti" richiamata dall'art. 92 del R.D. n. 12/41 (art. 433 e ss c.c.)".

Tale orientamento "si fonda sul carattere eccezionale dell'art. 3, L. 7 ottobre 1969, n. 742, contenente l'elencazione tassativa dei procedimenti cui non si applica il principio di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (in termini, v. Cass. n. 18015/2019) - così condivisibilmente già Tribunale di Siena 19.7.2023 e Tribunale di Parma 26.7.2023".

Per cui, ritenuto in definitiva di aderire, come condiviso con la Sezione Famiglia del Tribunale di Udine, al consolidato orientamento della Suprema Corte da ultimo richiamato, il giudice precisa che alla fattispecie allo stesso sottoposta va applicata la sospensione feriale dei termini.


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