La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Ord. n. 21703/2004) ha stabilito che "nella controversia promossa da un condomino nei confronti del condominio al fine di sentir dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di pagare la propria quota di spesa deliberata in via generale per tutti i condomini sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, la contestazione deve intendersi necessariamente estesa all'invalidità dell'intero rapporto, il cui complessivo valore è quello rilevante ai fini della determinazione della competenza, atteso che il thema decidendum finisce per riguardare non il solo obbligo del singolo, ma l'intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può formare oggetto di riscontro in via meramente incidentale".
Motivi della decisione
1. A fondamento dell'impugnazione i ricorrenti deducono la manifesta violazione degli artt. 117 e sgg. c.c., dell'art. 7, comma 3, c.p.c., nonchè omessa, insufficiente erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).
2. Il ricorso è inammissibile.
E' risaputo che il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni ( art. 113, comma 2, c.p.c.), mentre nella decisione delle cause di valore superiore deve seguire le norme di diritto. E' risaputo, altresì, che, ai sensi dell'art. 339, comma 3^(5e) c.p.c., sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - per cui contro queste sentenze si può ricorrere per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - mentre contro le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo diritto su cause di valore superiore ai due milioni, nelle materie di sua competenza, si propone appello davanti al Tribunale.
3. Nella specie, il valore della causa eccede i due milioni. Nella controversia promossa da un condomino nei confronti del condominio al fine di sentir dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di pagare la propria quota di spesa deliberata in via generale per tutti i condomini sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, la contestazione deve intendersi necessariamente estesa all'invalidità dell'intero rapporto, il cui complessivo valore è quello rilevante ai fini della determinazione della competenza, atteso che il thema decidendum finisce per riguardare non il solo obbligo del singolo, ma l'intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può formare oggetto di riscontro in via meramente incidentale (Cass. 21.6. 2000, n. 8447).
4. Nè è possibile la conversione del ricorso in regolamento necessario di competenza, perchè (a parte l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 47, 2^(5e) comma, c.p.c.) è di ostacolo il disposto dell'art. 46 c.p.c., secondo il quale le disposizioni degli artt. 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace.
5. Pertanto, decidendo ai sensi dell'art. 375 c.p.c., la Corte deve dichiarare inammissibile il ricorso e condannare i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2004
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile Ordinanza 16 novembre 2004, n. 21703Motivi della decisione
1. A fondamento dell'impugnazione i ricorrenti deducono la manifesta violazione degli artt. 117 e sgg. c.c., dell'art. 7, comma 3, c.p.c., nonchè omessa, insufficiente erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).
2. Il ricorso è inammissibile.
E' risaputo che il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni ( art. 113, comma 2, c.p.c.), mentre nella decisione delle cause di valore superiore deve seguire le norme di diritto. E' risaputo, altresì, che, ai sensi dell'art. 339, comma 3^(5e) c.p.c., sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - per cui contro queste sentenze si può ricorrere per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - mentre contro le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo diritto su cause di valore superiore ai due milioni, nelle materie di sua competenza, si propone appello davanti al Tribunale.
3. Nella specie, il valore della causa eccede i due milioni. Nella controversia promossa da un condomino nei confronti del condominio al fine di sentir dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di pagare la propria quota di spesa deliberata in via generale per tutti i condomini sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, la contestazione deve intendersi necessariamente estesa all'invalidità dell'intero rapporto, il cui complessivo valore è quello rilevante ai fini della determinazione della competenza, atteso che il thema decidendum finisce per riguardare non il solo obbligo del singolo, ma l'intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può formare oggetto di riscontro in via meramente incidentale (Cass. 21.6. 2000, n. 8447).
4. Nè è possibile la conversione del ricorso in regolamento necessario di competenza, perchè (a parte l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 47, 2^(5e) comma, c.p.c.) è di ostacolo il disposto dell'art. 46 c.p.c., secondo il quale le disposizioni degli artt. 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace.
5. Pertanto, decidendo ai sensi dell'art. 375 c.p.c., la Corte deve dichiarare inammissibile il ricorso e condannare i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2004




