Dopo la sentenza della Consulta, le associazioni dei consumatori scendono in campo contro le multe prodotte dagli autovelox non sottoposti a verifiche

di Marina Crisafi - Com'era prevedibile, la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 che ha bocciato la legittimità delle multe prodotte dagli autovelox senza verifiche e tarature periodiche (leggi "Nullo il verbale per eccesso di velocità che non riporta la data di revisione dello strumento di rilevazione") sta già producendo i suoi effetti.

Affilando le armi, infatti le associazioni dei consumatori scendono in campo e annunciano una pioggia di ricorsi per l'annullamento delle multe elevate agli utenti.

Per il Codacons, è evidente l'assoluta illegittimità delle migliaia e migliaia di contravvenzioni elevate per eccesso di velocità e, pertanto, "sarà possibile ottenerne l'annullamento - spiega il presidente Carlo Rienzi, ove - i Comuni non abbiano eseguito la manutenzione prevista dalla Corte Costituzionale".

E dall'associazione si preparano ad affrontare le oltre 8mila amministrazioni nel mirino, con azioni finalizzate ad ottenere il rimborso per le infrazioni registrate dagli apparecchi non a norma.

Dal canto suo, l'Adusbef invita i consumatori che non hanno ancora pagato ad aspettare perché sta predisponendo un modulo scaricabile da inviare all'autorità che ha emanato la multa per chiederne l'annullamento in autotutela.

Un'altra sentenza, dunque, ricca di ricadute negative sui conti pubblici (più in termini di entrate anziché di uscite), andando a gravare sulle casse dei Comuni (per lo meno i più attivi in termini di multe) togliendo una rilevante voce del bilancio che in media frutta 1,2 miliardi all'anno.

Tuttavia, prima di cestinare la multa o fare ricorso, bisogna fare attenzione. Occorre, infatti, tenere a mente che la sentenza della Consulta non colpisce tutti i verbali: la stessa va a sanzionare soltanto gli autovelox "presidiati", quelli cioè "impiegati sotto il controllo costante degli operatori di polizia stradale" che, in virtù del d.m. 29 ottobre 1997 non venivano sottoposti a controlli periodici.

La seconda "famiglia", invece, quella degli apparecchi automatici piazzati sulle strade italiane non è finita sotto la lente della Consulta perché di regola sono sottoposti a verifiche, in attuazione dei principi fissati dal Ministero delle Infrastrutture nel 2005, ad integrazione del d.m. 1997.

La Corte ora ha equiparato i controlli per tutti gli apparecchi, affermando l'illegittimità della norma (art. 45, comma 6, Cds) che non prevede i controlli e la taratura periodica per tutti gli autovelox, ripartendoli appunto tra quelli automatici, soggetti a verifiche periodiche, e quelli usati dagli agenti, esentati.

Per capire a quale delle due "famiglie" appartiene l'apparecchio utilizzato ai fini della rilevazione dell'infrazione, in genere basta leggere il verbale: se la stessa è stata accertata dalla pattuglia si dovrebbe trattare dell'autovelox presidiato, viceversa, se l'apparecchio è automatico, oltre ai riferimenti di legge che lo autorizzano dovrebbero esserci indicazioni in merito al tratto in cui sono stati inseriti. Laddove, invece, nulla fosse riportato nel verbale, si potrà chiedere all'autorità che ha emanato la multa. Questo per le contravvenzioni già elevate, perché per quelle future i Comuni dovranno allegare ai verbali per le multe da autovelox anche l'attestazione indicante la data dell'ultima taratura eseguita, a pena di impugnazione degli automobilisti. 


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