Per la Cassazione, niente multa per eccesso di velocità se la PA in giudizio produce una dichiarazione di conformità dell'autovelox successiva al rilevamento dell'infrazione

di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 33164/2019 (sotto allegata), la Cassazione richiamando una sentenza della Corte Costituzionale del 2015, che ha in sostanza imposto taratura e controlli periodici degli autovelox affinché le multe irrogate possano considerarsi legittime, ha accolto il ricorso di una snc a cui è stata irrogata una multa per eccesso di velocità rilevata con l'apparecchio di rilevazione suddetto, perché in giudizio la PA ha prodotto una dichiarazione di conformità successiva al rilevamento dell'infrazione. Insomma la dichiarazione di conformità dell'autovelox non ha effetto retroattivo, per cui niente multa per la snc proprietaria del mezzo.

Multa eccesso di velocità

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Una Snc si oppone a un verbale di contestazione con cui le è stata comminata una sanzione amministrativa per aver violato l'art 142 comma 9 del Codice della Strada, per eccesso di velocità rilevato dalla Polizia locale, in relazione a un veicolo di sua proprietà. Il Giudice di Pace però rigetta l'opposizione, la snc appella la decisione in Tribunale che però conferma la sentenza di primo grado.

Il ricorso in Cassazione della Snc

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A questo punto la società ricorre in Cassazione sollevando ben 7 motivi di ricorso. Con il primo, in particolare, deduce violazione e falsa applicazione di diverse norme di diritto perché il Tribunale ha ritenuto la sanzione comminata conforme alla legge, nonostante non sia stata fornita la prova relativa alla taratura e alla conformità dell'autovelox utilizzato per rilevare l'infrazione.

La dichiarazione di conformità dell'autovelox non vale per il passato

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La Cassazione con l'ordinanza n. 33164/2019 accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale in diversa composizione per le spese del giudizio. Prima di tutto la Cassazione rileva come la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2015 abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 45 comma 6 del codice della strada nella parte in cui "non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura."

In virtù di detta sentenza quindi le apparecchiature che rilevano la velocità devono essere periodicamente tarate e sottoposte a controlli finalizzati ad accertarne il corretto funzionamento. Pertanto se come nel caso di specie la contestazione sollevata riguarda l'affidabilità dell'autovelox nel rilevare senza errori la velocità, allora il giudice deve controllare che lo stesso sia stato opportunamente tarato e sottoposto alle verifiche periodiche previste. L'onere poi di dimostrare che l'apparecchio è stato sottoposto ai controlli previsti dalla legge spetta alla PA.

Ora, nel caso di specie il Tribunale si è limitato a ritenere l'autovelox funzionante in base a una dichiarazione di conformità riportante una data successiva a quella in cui è stata rilevata l'infrazione. Chiaro quindi che "tale dichiarazione di conformità non può avere valore giuridico relativamente alle infrazioni rilevate prima della sua redazione."

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Foto: 123rf.com
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