Per aversi rinnovazione tacita del contratto, ex art. 1597 cod. civ., occorre che vi sia continuazione tra volontà di detenzione da parte del conduttore "e una mancanza di manifestazione di volontà contraria da parte del locatore"; cosicchè se mancano tali presupposti, anche una eventuale permanenza protratta nei locali dopo la scadenza non può costituire rinnovo tacito, occorrendo invece un vero e proprio comportamento positivo.
Tale limitata ultrattività non può quindi costituire presupposto per la morosità. Dunque "l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale muove (…) dal presupposto obiettivo (pacifico in causa) rappresentato dalla cessazione del rapporto di locazione non dovuta a fatto del conduttore, e che essa non può dirsi esclusa (…) per effetto del mancato pagamento da parte di questi di talune mensilità ex art. 1591 cod. civ. nel corso della fase occupativa successiva alla cessazione del contratto, non poteva la corte territoriale negare il diritto a tale indennità". Il ricorso è accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito.
Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza allegata.
Vai al testo della sentenza 10261/2015