Integra violazione degli obblighi di assistenza familiare chi, pur avendone la possibilità, versa l'assegno di mantenimento parzialmente e con ritardo

di Marina Crisafi - Due mesi di carcere e 200 euro di multa. Questa la condanna inflitta ad un ex marito e padre per non aver versato per lungo tempo l'assegno di mantenimento a moglie e figli. Apparentemente impossibilitato a far fronte all'onere a suo carico, in quanto invalido, con una pensione di appena 250 euro mensili e "formalmente" disoccupato, l'uomo, di fatto, lavorava con il fratello (in un negozio di mobili) e forniva aiuti economici al padre.

Tanto basta alla S.C. per confermare la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta.

Ha ragione, infatti, il giudice territoriale, si legge nella sentenza n. 20133 pubblicata ieri, ad aver esaminato e respinte le censure riproposte dall'uomo.

Né possono valere, ha affermato la sesta sezione penale della S.C., le ragioni che lo stesso ha portato a sua discolpa, affermando che le inadempienze fossero "sporadiche ed estemporanee", assolutamente involontarie, "non serie" e "non sufficientemente prodotte".

La tesi non regge.

Per gli Ermellini, infatti, dalle risultanze processuali emergeva chiaramente come l'imputato, formalmente invalido civile e disoccupato, avesse trovato stabile impiego "presso il negozio di mobili del fratello, ricevendone, peraltro, un congruo reddito", tanto da potersi permettere di aiutare il padre che versava in pessime condizioni economiche.

Ciò nonostante, aveva continuato a non versare per lunghi periodi alla moglie e ai figli i necessari mezzi di sussistenza.

Per cui, non ci sono dubbi, per la S.C., date le circostanze, sulla sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. In definitiva, il ricorso è dichiarato inammissibile e l'uomo condannato anche a pagare le spese processuali. 


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