Dagli accertamenti eseguiti nei gradi di merito infatti è risultato che l'interessato avrebbe svolto mansioni varie, tra cui l'apertura del laboratorio, la regolamentazione dell'afflusso della clientela, l'annotazione degli appuntamenti, l'assistenza infermieristica di supporto, la risistemazione delle attrezzature sanitarie, la cura degli animali, sino alla pulizia dei locali.
Su queste premesse di fatto, la Corte del merito ha ritenuto, correttamente, che si dovesse dare prevalenza alla qualificazione degli accordi di fatto piuttosto che la forma giuridica che le parti hanno conferito agli stessi, per il principio (di prevalenza della sostanza sulla forma) secondo il cui "la tutela relativa al lavoro subordinato non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto".
Corretta dunque la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è stato rigettato. Qui sotto in allegato il testo della sentenza.
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