Stop all'anatocismo anche annuale. Non ci sono nè regole nè usi o consuetudini che lo legittimano. In allegato la sentenza

di Marina Crisafi - Continua la linea dura della giurisprudenza nei confronti delle banche, le quali dopo la bocciatura della prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi adesso vedono cadere anche la possibilità di farlo annualmente.

L'intervento della Cassazione di ieri ha definitivamente sentenziato che l'anatocismo è vietato tout court. Indipendentemente dall'arco temporale in cui sia applicata la pratica scorretta. Questo il principio affermato dalla prima sezione civile nella sentenza n. 9127/2015 depositata il 6 maggio che ha dato ragione al titolare del contratto di apertura del credito con garanzia ipotecaria cui era pervenuta un'ingiunzione dall'istituto bancario per il pagamento di oltre un milione di euro.

A nulla sono valse le obiezioni della banca secondo la quale, per parte della giurisprudenza, pur essendo dichiarata illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debba ritenersi implicita la sussistenza di usi normativi che legittimano la capitalizzazione annuale.

Per la S.C., invece, tale giurisprudenza va smentita perché non solo non esistono regole ad hoc, ma nella realtà storica (e cioè nei cinquant'anni che hanno preceduto gli interventi del legislatore degli anni Novanta in materia) non si rileva alcuna consuetudine o uso alla capitalizzazione annuale degli interessi debitori né di necessario bilanciamento con quelli creditori.

In sostanza, l'anatocismo è assolutamente arbitrario.

Giova ricordare che la "fine dell'anatocismo

" è stata disposta per legge, l. n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014) che ha modificato il testo unico bancario (TUB) ponendo fine alla prassi degli interessi sugli interessi dei conti correnti.

Tuttavia, il legislatore aveva subordinato l'entrata in vigore della disposizione ad apposita regolamentazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, ma le recenti pronunce del Tribunale di Milano (del 25 marzo 2015 e del 3 aprile 2015) hanno sostenuto che l'illegittimità dell'anatocismo ex lege è da ritenersi applicabile indipendentemente dalle delibere attuative del Cicr e, dunque, a far data dall'intervento del legislatore.

E se nel caso portato all'attenzione della Cassazione, tuttavia, dovrà decidere il giudice del rinvio (considerata la mancanza di specifiche contestazioni del ricorrente in sede di appello sulla riduzione effettuata autonomamente dalla banca, la quale aveva decurtato spontaneamente gli interessi anatocistici trimestrali prima di proporre l'ingiunzione), la sentenza di ieri - salvo che le banche non trovino una soluzione "stragiudiziale" riducendo in via spontanea gli interessi anatocistici - aprirà la strada ad un'ondata di ricorsi da parte dei cittadini che, richiedendo un'apertura di credito, un mutuo o un finanziamento, hanno visto lievitare l'importo per via dell'esosa e illegittima clausola sulla capitalizzazione degli interessi. 

Cassazione Civile, testo sentenza 9127/2015

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