Chiarimenti in merito alla fattispecie prevista dall'art. 195 c.p.m.p.

Avv. Francesco Pandolfi

PERCOSSE O VIOLENZA CONTRO UN INFERIORE?

All'interno di una mensa militare accade che un Caporalmaggiore scelto colpisce un'allieva con un forte colpo dietro la spalla, il tutto in assenza di apparenti valide motivazioni mediante un gesto, per così dire, tanto repentino e rude quanto inspiegabile.

Avviata la fase processuale nei confronti del predetto Caporalmaggiore, tesa ad accertare l'ipotesi di reato di violenza contro un inferiore prevista dalla fattispecie astratta dell'art. 195 c.p.m.p., il Tribunale Militare di Roma dichiara il non luogo a procedere per l'ipotesi formulata, in quanto per questo fatto non è stato appurato alcun nesso con episodi di servizio o di disciplina.

Al limite, dice quel Tribunale, la vicenda può ascriversi alla diversa fattispecie di percosse, come tale procedibile a richiesta (però nel caso inesistente) del Comandante di Corpo.

LE DIFFERENTI TESI

Ora, da una parte il Giudice dell'udienza preliminare dichiara il non luogo a procedere perche' l'azione penale non doveva essere iniziata nei confronti del Caporalmaggiore scelto, in quanto la vicenda specifica mal si collega con episodi di servizio, dall'altra il Procuratore Generale Militare, notando diversamente che nel luogo ove era stato inferto il colpo si sono trovati numerosi militari per servizio, ritiene il reato procedibile d'ufficio.

La tesi del Procuratore ricostruisce il fatto tenendo in considerazione che la situazione del pasto in mensa può essere qualificata come operazione giornaliera di Reparto.

LA SCELTA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Propendere per l'una o l'altra valutazione non è semplice, ma la Corte di Cassazione, investita della questione, con sentenza n. 10599 del 12 marzo 2015 ha dichiarato infondato il ricorso del Procuratore Generale.

Ad avviso della sezione 1 della Cassazione penale, la contemporanea presenza di militari per il pasto in mensa può essere frutto della scelta del militare stesso, nel senso che egli ha "facoltà" di recarsi in mensa; in secondo luogo nel caso esaminato non si è trovato alcun collegamento diretto o indiretto con fatti di servizio essendosi in pratica trovato l'imputato a non espletare un particolare incarico all'interno del luogo teatro della vicenda (poi gestita con apposito procedimento).

IL RISPETTO DELLA PERSONA E DELLA PROPRIA INCOLUMITA'

Certo è che, a prescindere dai risultati concreti del processo, in ambito militare fatti del genere debbono prevenirsi mediante l'adozione di una condotta esemplare verso tutti, idonea a tener conto in qualsiasi circostanza del RISPETTO PERSONALE che, come è intuitivo, prescinde dalla Divisa o dal Grado e riguarda, più in generale, i DIRITTI FONDAMENTALI DELL'ESSERE PERSONA prima che MILITARE.

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Cassazione Penale, testo sentenza 10599/2015
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