Quando l'agire amministrativo può dirsi caratterizzato da abuso di potere? la Commissione superiore di avanzamento opera seguendo criteri di imparzialità

Avv. Francesco Pandolfi

IL PRINCIPIO DI DISCREZIONALITA' E L'ECCESSO DI POTERE NELLO SCRUTINIO DEL CURRICULUM DEL MILITARE.

Come si sa, l'elevato grado di discrezionalità che caratterizza il sistema di valutazione dell'Amministrazione militare riguardante, ad esempio, Ufficiali che debbono essere scrutinati ai fini di avanzamento al grado superiore, incontra il limite dell'eccesso di potere.

Questo significa che la potestà valutativa tipica assegnata dalle norme all'Ente valutatore ha la funzione esclusiva di assicurare un controllo dei punteggi e deve essere tale da portare ad una selezione assolutamente oggettiva, avente il solo fine di reperire gli Ufficiali meritevoli, più idonei quindi alle funzioni del grado superiore.

Se la funzione assegnata dalla norma non venisse perseguita, ciò che accade quando l'amministrazione abusa della discrezionalità nelle valutazioni, orbene tale discrezionalità diventerebbe sindacabile davanti al Tribunale amministrativo.

Dunque: la Commissione superiore di avanzamento gestisce sicuramente un potere, la cui latitudine però non è sconfinata ma è segnata dall'eventuale sindacato della Magistratura.

In un caso, esaminato dal Consiglio di Stato sezione 4 e deciso con sentenza n. 754 del 12.02.2015, si è discusso sul metodo di comparazione tra diversi candidati ed è stato ritenuto che il Giudice di prime cure (pur aderendo ai canoni valutativi tipici del proprio decidere) non avesse tenuto in debita considerazione l'insieme di tutti i curricula degli altri Ufficiali competitori, limitandosi di fatto ad un giudizio circoscritto a limitati aspetti posti in risalto dal Militare antagonista.

Si tratta di una fattispecie ove il Tar aveva in realtà errato, ritenendo (a torto) deprezzati i titoli del ricorrente.

Ad un'analisi accurata infatti, svolta dalla Superiore Magistratura, era stato al contrario appurato che ad essere deprezzati erano proprio i titoli legittimamente vantati e posseduti dai Militari controinteressati, non fosse altro per il fatto che costoro potevano annoverare nei propri curricula elogi ed encomi in ragguardevole quantità, quando invece l'iniziale ricorrente poteva fregiarsi di risultati nella media.

Una situazione questa ove la procedura valutativa non aveva presentato alcun segno tipico dell'eccesso di potere, essendosi semplicemente concentrata sull'apprezzamento del profilo di carriera dell'Ufficiale sin dove oggettivamente era possibile spingerlo.

In buona sostanza, si nota che simili valutazioni, effettuate con l'utilizzo del criterio della discrezionalità, si presentano assai difficili e delicate: proprio per questo l'Organo di valutazione è chiamato a porle in essere con somma attenzione ed imparzialità.

Ne discende che l'eventuale militare interessato a contestare la metodologia valutativa sopra descritta, dovrà avere cura di comprovare la lettura parziale (e pertanto ingiusta) dei propri meriti, come tale violativa dei canoni di trasparenza, imparzialità ed oggettività.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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