Il datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ., a preservare l'incolumità del dipendente sul luogo e negli orari di lavoro. In particolare, l'unica misura di protezione adottata dal datore di lavoro sarebbe consistita nell'aver installato vetri antisfondamento adiacenti al bancone, mentre la parte esterna (luogo in cui si sono consumate tutte le rapine) sarebbe stata del tutto priva di strumenti di prevenzione (es. installazione di telecamere).
Nel merito, è stato accertato l'elevato grado di rischio insito nella tipologia stessa di lavoro; nonché l'effettiva assenza di qualsivoglia meccanismo atto a tutelare l'incolumità del lavoratore non solo all'interno dei locali, ma anche all'esterno, mentre lo stesso è impegnato nell'attività quotidiana di trasporto dei valori. Dunque, secondo la Suprema corte, avrebbe errato il giudice del merito a considerare sufficienti le misure presenti. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.
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