Anche nel caso di decreto ingiuntivo per crediti dipendenti da rapporto di subfornitura come nel caso di decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, non è necessario esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalle rispettive discipline. La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. In particolare, secondo la Consulta, il profilo di violazione dell'art. 3 per difetto di ragionevolezza non tiene conto – da un lato – della discrezionalità legislativa nel configurare le discipline processuali e – dall'altro – del rilievo che il legislatore, apprestando una tutela particolarmente intensa ai crediti dei subfornitori, con la previsione dell'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, mostra all'evidenza di risolvere non irragionevolmente in favore di una sollecita realizzazione delle pretese di tali soggetti (alla quale è funzionale il processo monitorio) la valutazione di bilanciamento con l'esigenza di apprestare uno strumento di composizione transattiva delle relative controversie. (Corte Costituzionale, Ordinanza 26 maggio - 1° giugno 2004, n.163: Legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive) - Procedimento monitorio - Tentativo di conciliazione - Esclusione - Legittimità).
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