La delibera impugnata inerisce appunto alle modalità di utilizzo della cosa comune, non essendo quindi idonea ad attribuire il possesso esclusivo a ciascuno dei comproprietari, non fornendo nemmeno presupposto utile al compimento di usucapione. Per altri dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale della sentenza qui sotto allegata.
Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 6573 del 31 Marzo 2015
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 6573 del 31 Marzo 2015
La destinazione di un cortile condominiale ad area di parcheggio con individuazione dei singoli posti, non da luogo a una divisione ma costituisce una mera innovazione ed è sufficiente pertanto una delibera assunta con la maggioranza dei due terzi del valore complessivo del bene comune.
Lo afferma la Corte di Cassazione spiegando che solo in caso di divisione è necessaria una delibera assembleare presa all'unanimità posto che la divisione presuppone il consenso di tutti i proprietari.
Nel caso di specie, anche se l'individuazione dei posti è avvenuta con apposite strisce di segnaletica orizzontale, ciò non comporta uno scioglimento della comunione del bene giacché tali opere non modificano né la destinazione, né la consistenza fisica, né la proprietà del cortile. Si tratta solo di opere che rendono più razionale l'utilizzo paritario del bene.
Secondo la cassazione, dunque, il giudice del merito ha (correttamente) ritenuto che la destinazione del cortile comune a parcheggio non desse luogo alla divisione del cortile.
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