Per la S.C., è legittima la multa al condomino che parcheggia l'auto nel cortile, non rispettando i tempi di carico e scarico concessi dall'assemblea

Divieto di parcheggio nel cortile condominiale

E' legittima la multa al condomino che viola il divieto di parcheggio della propria auto nel cortile, senza rispettare le delibere che consentono solo tempi di carico e scarico. Lo ha sentenziato la seconda sezione civile della Cassazione (sentenza n. 7385/2023 sotto allegata) rigettando il ricorso di una condomina.

A citare in giudizio il condominio e l'amministratore era, infatti, la proprietaria di un'unità immobiliare che impugnava due delibere condominiali ordinanti, rispettivamente, un divieto di parcheggio nel cortile comune, e sanzioni nei suoi confronti per la violazione di detto divieto.

La questione finiva in Cassazione ma gli Ermellini decisamente rigettano.

Nel complesso dei suoi profili, le doglianze della ricorrente ruotano intorno ad un nucleo centrale, rilevano anzitutto i giudici, ossia: "la decisione dell'assemblea condominiale di vietare il parcheggio nel cortile sarebbe immotivata e violerebbe il diritto della ricorrente di godimento della cosa comune".

L'assunto, tuttavia, per i giudici, contrasta con il principio di diritto desumibile dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale "le determinazioni dell'assemblea condominiale relative alla limitazione paritaria dell'uso del cortile come parcheggio, come quelle che viceversa assegnano posti auto ai singoli condomini, non alterano la destinazione della cosa comune, ma si limitano a renderne più ordinato e razionale l'uso paritario secondo le rispettive circostanze, cosicché tali delibere non richiedono maggioranze qualificate" (cfr., tra le altre, Cass. n. 6573/2015; n. 9877/2012).

Ora, nel caso di specie, "il divieto di parcheggio era - proprio - diretto a garantire che tutti i condomini potessero usare il cortile, limitando la sosta a mezz'ora per carico e scarico, evitando così che il parcheggio permanente di un condomino impedisse o limitasse l'uso da parte degli altri, in considerazione delle limitate dimensioni del cortile.

Per cui il ricorso è rigettato.

Scarica pdf Cass. n. 7385/2023

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