Parcheggio nel cortile condominiale
Ancora, "l'eventuale limitazione del diritto a parcheggiare comporterebbe una compromissione del diritto di proprietà". Da quanto esposto deriva che solamente il regolamento di natura contrattuale può limitare l'uso del parcheggio a favore di alcuni condòmini, estromettendone altri; "tale limitazione, invero, non può essere ottenuta mediante una semplice votazione assembleare, né per mezzo di un regolamento assembleare, in quanto al consesso dei condòmini è proibito decidere nel senso di limitare il godimento del bene comune a uno dei condòmini". L'assemblea, invece, prosegue il tribunale, "può dettare le regole per l'uso del parcheggio senza estromettere nessuno, ad esempio stabilendo un uso turnario del parcheggio, il quale è assolutamente legittimo; senza però escludere alcuni dei condòmini in favore di altri".
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che gli attori, al pari degli altri condomini, hanno il diritto di parcheggiare nella corte del Condominio; pertanto, la delibera dell'assemblea condominiale che di fatto ne sancisce l'interdizione è da ritenersi nulla.
Per ciò che attiene al divieto di parcheggiare all'interno del suddetto cortile per i conduttori dei locali commerciali (di cui sono proprietari gli attori), conclude il tribunale accogliendo il ricorso, "la Cassazione civile del 31.08.2017 n. 20612 ha precisato che l'affittuario ha gli stessi diritti del proprietario all'uso delle parti comuni, tra cui quelle adibite a parcheggio" (cfr. Cass. civ., sentenza n. 19.308 del 3 ottobre 2005) intendendo che l'affittuario non può essere considerato un estraneo alla compagine condominiale anche perché il condomino ha il diritto di cedere ad altri il godimento della sua quota così come disciplinato dall'art. 1103 c.c.".
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