di Paolo M. Storani - Il Prof. Avv. Ciro Centore è un insigne amministrativista ed un assiduo visitatore di LIA Law In Action, ove pubblica le sue graditissime chicche in una materia che agli occhi dei più è arcana ed oscura. Ciro ha il raro dono di renderla comprensibile e persino piacevole. In suo onore proporrò di corredare l'articolo con una fotina della Scuola militare della Nunziatella di Napoli, fondata il 18 novembre 1787 come Reale Accademia Militare. Scherzi a parte, Ciro da Caserta va sempre al centro della problematica con la dote di afferrare nelle sentenze quelle che possono essere d'ausilio per arrivare al cuore della questione. Buona lettura a tutti, quindi, e non solo agli interessati dalla tematica!
""Il TAR Lazio, con la sentenza n. 2719/2014, Sez. I bis (Silvestri, Presidente, D'Angelo Consigliere, Rizzetto, Estensore) ha fatto "il punto" in ordine ad una vicenda correlata al giudizio di "inidoneità" espresso, a danno e carico di un giovane che aveva partecipato al bando di arruolamento, come volontario in ferma breve annuale e che era stato escluso, dalla relativa ammissione, sul presupposto secondo cui non godesse dei requisiti fisici stabiliti dal DPR 90/2010 e dalla Direttiva del Ministero della Difesa, 5/12/2005.
La sentenza è interessante perché, per la prima volta, si chiarisce, riandando al menzionato DPR, quali siano le cosiddette "disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante" che determinano questa esclusione.
Secondo la Magistratura amministrativa le imperfezioni e le infermità si rapportano ai caratteri "esteriori" dell'interessato e in particolar modo alla "consistenza delle masse adipose e loro distribuzione, nonché, tanto per esemplificare, al perimetro addominale", il tutto, in altre parole, indicative di "obesità" o comunque di "fisico non adatto a sopportare l'impegno del servizio militare".
In sentenza e con il richiamo alla Direttiva 5/12/2005 sono i fissati i parametri e i criteri per la valutazione della costituzione somatica, statura, peso corporeo, dal cui rapporto scaturisce, con l'applicazione di una formula matematica, l'indice di massa corporea e da qui il cosiddetto IMC.
Si tratta di elementi tecnici non discrezionali, soggiunge il TAR, ma vincola la stessa Commissione Militare ed esaminatrice che ne prende atto e li applica "doverosamente" senza alcun giudizio e valutazione di carattere discrezionale, sicché, a fronte di tanto, l'Amministrazione (Ministero della Difesa) e le varie Commissioni Mediche sono vincolate e non hanno alternative e valutazioni, si ripete, di carattere tecnico discrezionale.
Sempre il TAR soggiunge, ancora, che "l'unica possibilità per evitare la esclusione" dal bando, per inidoneità, rapportata a quanto detto, si ha quando "l'eccesso ponderale" sia ascrivibile "a massa muscolare", anzichè a grasso corporeo.
Nel caso di specie tale ipotesi è stata esclusa sulla base della osservazione della distribuzione e localizzazione delle masse adipose, oltre che del rapporto girovita/torace, che costituiscono "indici" per l'eccesso di peso derivante da massa grassa da quello dipendente da ipertrofia muscolare.
Questo giudizio clinico è determinativo per la inidoneità, così come riscontrata, per il particolare soggetto ricorrente e determina il rigetto di ogni rivendica in sede di vertenza giudiziaria.
La sentenza, si ripete, è interessante perchè consente, dalla lettura della stessa, di identificare gli elementi tecnico - clinici ai quali riandare per verificare se il giudizio di idoneità o inidoneità è corretto o meno e se, quindi, vale "la pena" di affrontare una causa innanzi al TAR.""
Autore: Prof. Avv. Ciro Centore