Il Tar Lazio sull'illegittimità dell'esclusione da un concorso militare per erroneo rilievo di un parametro corporeo

Avv. Stefania D'Amato - Con una recente sentenza, n. 2658/2018, il TAR Lazio, sezione Roma, I bis, ha accolto il ricorso presentato da un partecipante al concorso per l'immissione nel ruolo di VFP4 nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, illegittimamente escluso, a seguito di accertamenti psico-fisici, per una "percentuale di massa grassa superiore ai limiti giusta D.P.R. 207 del 17.12.2015".

Sul tema, la Direttiva recante le "modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", elaborata dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare, ai sensi del citato D.P.R. n. 207/2015 (1), chiarisce che la metodica bioimpedenziometrica, prescritta per la valutazione della percentuale di massa grassa e della massa metabolicamente attiva, presuppone precise indicazioni procedurali, tra le quali, l'"impostazione iniziale dell'apparecchiatura per ciascun esaminando inserendone l'altezza e il peso" (cfr. punto 3 della medesima Direttiva tecnica).

Al riguardo, però, il Giudice Amministrativo, in alcune precedenti pronunce in materia, ha espresso il generale principio di "infungibilità delle valutazioni tecniche" svolte in sede di gara, spiegando che le eventuali discrepanze di valori tra le misurazioni eseguite dalle competenti Commissioni di concorso e le stesse misurazioni eseguite in altra sede sul medesimo soggetto non valgono ad attestare un errore commesso dalla pubblica amministrazione.

Tanto è stato affermato, ad esempio, in sede di giudizi in cui si è tentato di dimostrare l'erroneità dei negativi accertamenti concorsuali mediante l'allegazione delle diverse e "positive" risultanze, ottenute ripetendo il medesimo esame al di fuori dal concorso, ove, però, il "buon esito" fosse dipeso da parametri mutevoli nel tempo, come, ad esempio, dal peso corporeo.

Il peso, infatti, essendo un parametro suscettibile di cali ponderali, se, per un verso, è in grado di alterare notevolmente, nel tempo, il risultato della misurazione bioimpedenziometrica complessiva, per altro verso, è inidoneo ad inficiare con certezza l'attendibilità della misurazione concorsuale svolta in un differente momento storico (2).

Orbene, nella fattispecie oggetto della pronuncia di accoglimento in commento, è stata, invece, censurata, a monte del provvedimento di esclusione, l'erroneità della misurazione dell'altezza dell'esaminando, quale parametro presupposto della verifica bioimpedenziometrica, non suscettibile di repentine e, per ipotesi, strumentali variazioni (a differenza del peso corporeo).

Il TAR ha, così, dimostrato di apprezzare quanto argomentato e comprovato in giudizio dal concorrente illegittimamente escluso, sicché, accertato, a valle di una Verificazione all'uopo richiesta, che l'erroneo rilievo del parametro corporeo in questione era stato in grado di minare l'attendibilità del risultato finale contestato (BPF), ha accolto il ricorso e i successivi motivi aggiunti, ritenendoli fondati sotto l'assorbente profilo di censura del difetto di istruttoria, per l'effetto disponendo l'annullamento del provvedimento di esclusione derivato e di tutti gli altri atti connessi ed ivi impugnati, con riammissione del ricorrente al concorso, ai fini dello svolgimento delle residuali prove fisiche.

Avv. Stefania D'Amato

Avvocato del Foro di Lecce

Cultore di Materia presso l'Università del Salento

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(1) "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2".

(2) Sul tema, cfr. sent. Cons. St., Sez. IV, n. 2923/2012; Tar Lazio, I bis, n. 7039/2017; ord. n. 5507/2016; 7599/2016, 7607/2016 e 1657/2017; Cons. St., Sez. IV ord. n. 672/2017 e n. 1524/2017; nonché Tar Lazio, Sez. I bis, Ord. n. 5114 del 29.9.2017; Ord. n. 5102 del 28.9.2017; Ord. n. 3628 del 14.7.2017; Ord. n. 3328 del 30.6.2017; Ord. n. 7609 del 2.12.2016; Ord. n. 7608 del 2.12.2016; Ord. n. 7607 del 2.12.2016; Ord. n. 7606 del 2.12.2016.

Tar Lazio sentenza n. 2658/2018

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