Le norme sulla sicurezza devono tutelare il lavoratore anche dagli incidenti dovuti a sua imperizia, negligenza o imprudenza
di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 4879 dell'11 Marzo 2015. 


In una vicenda presenta esame dalla Corte di Cassazione, un datore di lavoro aveva contestato la propria responsabilità in ordine ad un infortunio occorso a un lavoratore che era stato investito da un carico di pietre mentre lavorava in un frantoio.


A sua discolpa il datore di lavoro aveva sostenuto che il comportamento della vittima era stato inadeguato rispetto alle circostanze.

Nel giudizio di merito, era stato accertato che l'unica misura antinfortunistica adottata dal datore di lavoro fosse un mero divieto verbale di introdursi nella "tramoggia", divieto peraltro sottoposto a diverse deroghe, decisamente inadatto ad evitare pericolo per i dipendenti. 

Nella sentenza la Corte ribadisce che è compito del datore di lavoro "non soltanto quello di prevedere l'adozione di specifiche misure di sicurezza atte a garantire la salute dei lavoratori ma anche quello di provvedere all'integrale attuazione delle medesime, (…) attraverso la predisposizione di specifici controlli ovvero l'adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei lavoratori inadempienti". 

Le norme in materia di infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore "non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza o imprudenza dello stesso". Il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio del lavoratore sia quando ometta di adottare le misure protettive sia quando non accerti e vigili che il dipendente, di fatto, faccia uso di tali misure. 

Il datore di lavoro è esente da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore "presenti i caratteri dell'abnormità, dell'inopinabilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute". Per questi motivi, il ricorso della società è rigettato. Qui sotto il testo della sentenza.

Vai al testo della sentenza 4879/2015

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