E' principio consolidato in giurisprudenza quello in forza del quale, in caso di infortunio occorso sul posto di lavoro, la responsabilità del datore di lavoro sia esclusa solo quando la condotta del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità o dell'imprevedibilità.
Oltre a ciò, quando il lavoratore attribuisca al datore di lavoro una responsabilità ex art. 2087 c.c., egli non è gravato dall'onere di provare le specifiche omissioni del datore in relazione alle norme antinfortunistiche, essendo soltanto tenuto a fornire prova dell'infortunio, del danno che ne è conseguito, del nesso eziologico e della nocività dell'ambiente di lavoro.
Dovrà, pertanto, essere il datore di lavoro a dimostrare di aver adottato tutte le cautele atte ad evitare che i lavoratori, esperti od inesperti che siano, restino coinvolti in lavorazioni pericolose.
Cassazione civile, sez. lavoro, 18 maggio 2007, n. 11622 - Avv. Valentina Rossi
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Patrocinio a spese dello Stato e riduzione compenso difensore irreperibile
- Patto di non concorrenza, corsi di formazione e tutela della professionalità del lavoratore
- Condominio: le spese straordinarie spettano al nudo proprietario
- Dl Giustizia 2026: nuovo esame avvocati
- Società in house enti locali: la pronuncia della Consulta




