Con ordinanza n. 2445 del 9 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un'ex moglie avverso la sentenza di appello che le aveva ridotto a cinquecento euro l'assegno di mantenimento.
La ricorrente denunciava tra le altre cose l'omesso esame da parte dei giudici di merito di un fatto decisivo ai fini della riduzione dell'assegno di mantenimento: le ulteriori fonti di reddito di cui beneficia l'ex marito sia pur non risultanti dalla documentazione fiscale.
Secondo la Suprema Corte, "il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza" e deve accertare le disponibilità patrimoniali di chi è obbligato a corrispondere l'assegno. A tal fine, spiega la Corte richiamando una precedente decisione del 2007 (Cass. civ., sez. I, n. 9915 del 24 aprile 2007), "il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico".
In sostanza i giudici di merito hanno omesso ha omesso di considerare la percezione di redditi ulteriori percepiti dall'obbligato, il suo tenore di vita dopo la separazione e la consistenza del suo patrimonio ed ha erroneamente basato la stima del reddito sulla sola documentazione prodotta senza motivare le ragioni per cui non ha disposto delle indagini patrimoniali.
La Corte fa rilevare inoltre che la Corte d'appello "ha attribuito all'assegnazione della casa familiare in comproprietà dei coniugi il valore di componente del mantenimento" mentre il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non è previsto dall'articolo 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento ma ha lo scopo di garantire ai figli minorenni o non autosufficienti economicamente la continuità dell'habitat familiare.
N.B.: Si consideri in proposito quando indicato nella guida legale 'L'assegno di mantenimento': l'assegnazione della casa coniugale "non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'articolo 156 c.c.”. Ma è necessario che il giudice valuti, “una volta modificato l'equilibrio originariamente stabilito fra le parti se sia ancora congrua la misura dell'assegno di mantenimento originariamente disposto” (Cassazione Civile, sentenza n. 9079 del 20 Aprile 2011). L'assegnazione della casa familiare è un vero e proprio atto che incide sensibilmente sulla disponibilità economica del coniuge cedente.
In secondo luogo, continua la Corte, la misura dell'assegno va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.
Insomma il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto di ogni altro elemento di ordine economico.
Da ultimo la Cassazione fa presente che in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l'eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell'iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti.
Qui sotto il testo integrale della sentenza.
Cassazione Civile, testo ordinanza 9 febbraio 2015, n. 2445
Cassazione Civile, ordinanza 9 febbraio 2015, n. 2445
Rilevato che in data 31 luglio 2014 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:
l. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22221 del 25 settembre – 29 ottobre 2009, ha dichiarato la separazione giudiziale fra D.M. e C.D.G. addebitabile a quest’ultimo cui ha imposto l’obbligo di versare un assegno di mantenimento di 1.000 euro in favore della moglie e di 1.500 in favore del figlio Davide affidato a entrambi i genitori .
2. La Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello del D.G., ha respinto la domanda di addebito, ridotto a 500 euro l’assegno a favore della M., modificato il tempo di permanenza di Davide con il padre. Ha condannato la M. al pagamento della metà delle spese processuali del giudizio di appello.
3. Ricorre per cassazione D.M. affidandosi a sei motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 155, ultimo comma c.c.; c) omesso esame circa un fatto decisivo (le ulteriori fonti di reddito di cui beneficia il D.G.) ; d) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e/o 4 c.p.c.; e) violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151 c. c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; f) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.3 C.P.C.
4. Non svolge difese C.D.G.. Ritenuto che:
5. Il ricorso è fondato quanto ai primi tre motivi che si riferiscono alla diminuzione dell’assegno di mantenimento. Sul punto la decisione smentisce alcuni principi da ritenere fermi nella giurisprudenza di legittimità e cioè in primo luogo che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non è prevista dall’art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento ma ha lo scopo di garantire ai figli minorenni o non autosufficienti economicamente la continuità dell’habitat familiare (cfr. Cass. civ. I sezione n. 6769 del 22 marzo 2007).
6. In secondo luogo va ribadito che la misura dell’ assegno va determinata non solo valutando i redditi dell’obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. civ. sez. 1, n. 17199 dell’11 luglio 2013).
Inoltre il giudice nella determinazione dell’assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell’assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass. civ., sez. I, n. 9915 del 24 aprile 2007)
7. In terzo luogo, in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, l’esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l’eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell’iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti(Casa. civ., sez. I, n. 16575 del 18 giugno 2008).
8. Nella specie la Corte di appello ha attribuito all’assegnazione della casa familiare in comproprietà dei coniugi il valore di componente del mantenimento, ha omesso di considerare la percezione di redditi ulteriori percepiti pacificamente dal D.G., il suo tenore di vita dopo la separazione e la consistenza del suo patrimonio, ha ritenuto di doversi basare nella stima del reddito sulla sola documentazione prodotta e non ha motivato sulla mancata disposizione di indagini patrimoniali.
9. Sono invece inammissibili e comunque infondati il quarto e quinto motivo di ricorso dato che la sentenza della Corte di appello dà atto della proposizione di uno specifico motivo inteso alla revoca della pronuncia di addebito. Quanto all’accoglimento di tale richiesta di revoca va rilevato che la Corte di appello ha compiuto una valutazione degli elementi istruttori orientata dal rispetto dei principi normativi e giurisprudenziali in materia di addebito della separazione e specificamente del principio per cui la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza; in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Casa. civ. Sez. 1, n. 14840 del 27 giugno 2006).
10. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso per il rigetto del quarto e quinto motivo e la dichiarazione di assorbimento del sesto motivo.
La Corte letta la memoria difensiva della ricorrente che aderisce alla relazione ad eccezione della prospettazione di infondatezza del quarto e quinto motivo;
ritenuto che la proposizione della domanda di revoca dell’addebito si evince dalla ricognizione della Corte di appello e dalla descrizione analitica delle difese spese in sede di giudizio di appello dal D.G. al fine di contrastare la fondatezza della pronuncia di addebito pronunciata in primo grado dal Tribunale, difese che la Corte di appello ha ritenuto fondate pervenendo alla revoca della dichiarazione di addebito;
ritenuto che anche quanto agli altri motivi di ricorso la relazione appare condivisibile e pertanto il ricorso può essere accolto quanto ai primi tre motivi con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Gli altri motivi vanno respinti o ritenuti assorbiti.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, rigetta il quarto e quinto motivo, assorbito il sesto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.





