Ricorso in Cassazione in materia fallimentare: niente sospensione per ferie del termine lungo
Mara M. |

Ricorso in Cassazione in materia fallimentare: niente sospensione per ferie del termine lungo

6 mesi per presentare ricorso contro la sentenza dichiarativa di fallimento: il periodo feriale non ne sospende il decorso

Con l'ordinanza di Cassazione n. 1764/2015, depositata in cancelleria il 30 gennaio scorso, gli Ermellini hanno avuto modo di chiarire l'operatività del termine lungo di 6 mesi per presentare ricorso contro la sentenza dichiarativa di fallimento: l'intervento del periodo di ferie non ne sospende il decorso


È quanto si è sentita rispondere dalla IV sezione civile della Corte Suprema una società immobiliare che aveva presentato ricorso avverso la sentenza di secondo grado che ne dichiarava il fallimento: ricorso irricevibile per decorso dei termini. 


Il cosiddetto “termine lungo” per ricorrere è il periodo di 6 mesi facenti tempo dal giorno del deposito della pubblicazione della sentenza impugnanda ovvero dal deposito della stessa nella relativa cancelleria, ove manchi la notificazione. 


E quando si tratta di materia fallimentare, diversamente da quanto previsto in via generale dal codice di procedura civile, detto termine include anche il periodo delle ferie giudiziarie (adesso ridotto ai giorni compresi  fra il 1° e il 31 agosto), senza subire sospensioni.


Cassazione, Civile, testo ordinanza 30 gennaio 2015, n. 1764

Cassazione Civile, ordinanza 30 gennaio 2015, n. 1764

In fatto e in diritto

E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che I. D. S.r.l., con atto del 17 ottobre 2012, ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata il 2 marzo 2012 e notificata il 7 marzo 2012, con la quale la Corte d’appello di Milano ha rigettato il reclamo dalla stessa ricorrente proposto, ex art. 18 l.fall., avverso la sentenza, dell’11 aprile 2011, con cui il Tribunale di Milano, in accoglimento della richiesta del Procuratore Generale della Repubblica e della Curatela del Fallimento L.M.M. S.r.l., aveva dichiarato il fallimento della società, odierna ricorrente;
che la Curatela del Fallimento I. D. S.r.l. resiste con controricorso, mentre gli altri intimati, Curatela del Fallimento L.M.M. S.r.l. e Procura Generale della Repubblica, non hanno svolto difese;
ritenuto che il ricorso appare inammissibile a norma dell’art. 18, comma 13,1.fall., in quanto notificato oltre il termine ivi previsto; che infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’odierna ricorrente (cfr. pag. 1 ricorso), la sentenza impugnata risulta, dal diretto esame delle produzioni delle parti svolto in considerazione dell’eccezione sollevata dalla Curatela resistente, esser stata notificata; che tra la data del perfezionamento di tale notifica (7 marzo 2012) e quella della richiesta di notifica del ricorso (17 ottobre 2012) è intercorso un periodo di tempo superiore ai trenta giorni;
per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art.380 bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile.”
In esito all’odierna adunanza, il Collegio, letta la memoria di parte ricorrente, condivide le conclusioni cui è pervenuta la relazione. Invero, la inidoneità della notifica della sentenza di fallimento all’avvocato meramente domiciliatario a far decorrere il termine breve per l’impugnazione non toglie che la notifica del ricorso per cassazione risulta nella specie richiesta in data (17 ottobre 2012) successiva comunque allo spirare del c.d.termine lungo di sei mesi (art.327 comma I cod.proc.civ. nel testo vigente) decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (2 marzo 2012). Termine che, contrariamente a quanto argomentato in memoria, è sottratto alla sospensione durante il periodo feriale secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr.ex multis: Cass.Sez.6-1 n.28560/11; Sez.1 n.20127/09; S.U.n.2636/06) da cui non si ha motivo per discostarsi.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna alle spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese nei confronti della controparte resistente, in € 2.600,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.


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