di Marina Crisafi - Quando si dice
oltre il danno la beffa. Lui la tradisce
con altre donne e lei lo scopre casualmente dai commenti su Facebook. Fin qui, tutto nella norma,
si potrebbe dire, visti i tempi. Ma lei chiede chiarimenti e, per tutta
risposta, riceve violenze, offese,
anche davanti ai figli minori, e viene costretta a rapporti sessuali “particolari”.
Lo denuncia e lui
viene allontanato dalla casa familiare
accusato di aver sottoposto la moglie a maltrattamenti e di aver abusato
sessualmente di lei.
Il marito, però,
non si rassegna e dopo aver visto respinta la richiesta di revoca o
sostituzione della misura dell'allontanamento dal Tribunale del riesame, adisce la Suprema Corte lamentando
carenza del bagaglio indiziario fondato solo sulle parole della moglie senza
tenere conto che tra i due vi fosse una conflittualità accesa, tale da dover
soppesare con cautela le sue dichiarazioni e invocando l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Ma i giudici del
Palazzaccio non sentono ragioni e nella sentenza
n. 1339 del 14 gennaio 2015 ribadiscono la legittimità dell'ordinanza,
considerandola “chiara, dettagliata e
puntuale” alla luce delle parole della persona offesa (e delle sorelle
testimoni), la cui credibilità intrinseca è “desumibile dalla precisione delle indicazioni fornite e dalla logica e
coerenza delle circostanze riportate”.
Avallando le
conclusioni dei giudici di merito, di fronte all'emersione di “un quadro di condotte offensive, di infedeltà
e sopraffazione tale da giustificare le accuse mosse”, la terza sezione penale
della S.C. ha ricordato, infatti, il proprio costante orientamento, secondo il
quale, specie per i reati che maturano in un contesto così privato, “è ben possibile basare le accuse sulle
parole della sola persona offesa (spesso unica testimone), sempre che,
ovviamente, le dichiarazioni accusatorie
siano state vagliate con cura”.
Per la
Cassazione, ciò è avvenuto nel caso di specie, non avendo il ricorrente offerto
argomenti specifici a conforto delle proprie insinuazioni e dubbi o comunque in
grado di intaccare le conclusioni dei giudici di merito, neanche sul piano
cautelare, laddove il pericolo di
reiterazione criminosa è stato desunto “avuto
riguardo alla specifica natura e modalità dei fatti, ripetutisi in modo
abituale ed originati dal contesto familiare”, oltre che alla personalità
dell'indagato “incapace di gestire le proprie emozioni ed impulsi negativi”.
Nessun dubbio, dunque, per la S.C., nel confermare
la piena idoneità della misura e nel dichiarare inammissibile il ricorso
condannando l'uomo anche al pagamento delle spese processuali.
Cassazione Penale, sentenza 14 gennaio 2015, n. 1339
Cassazione Penale, sentenza 14 gennaio 2015, n. 1339
Fatto
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Il ricorrente è accusato di avere sottoposto a maltrattamenti la propria moglie e di avere abusato sessualmente di lei. Per tale ragione, egli è stato sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare la cui richiesta di revoca o sostituzione, in sede di riesame, è stata respinta dal Tribunale con l'ordinanza oggetto del presente gravame.
2. Motivi del ricorso - A sostegno dell'impugnazione, proposta tramite difensore, si deduce:
1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p.. Vi sarebbe, infatti, carenza del bagaglio indiziario visto che esso si fonda solo sulle parole della p.o., sfornite di qualsivoglia riscontro. La stessa relazione dei servizi sociali non fa che riportare quanto sostenuto dalla donna e la valutazione del caso non può prescindere dalla considerazione che tra i coniugi vi era una conflittualità accesa sì da dover soppesare con cautela le parole della persona offesa. Si ricorda, altresì, che la stessa signora S. ha dichiarato di non ritenere congrua la misura imposta al coniuge perché impediva i rapporti con i figli e, grazie a ciò, il G.i.p. aveva parzialmente revocato l'ordinanza;
2) erronea applicazione degli art. 274 e 275 c.p.p.. Secondo il ricorrente il provvedimento del Tribunale per il Riesame sembra rivolto a fronteggiare più un sentimento comune di allarme che ad una concreta esigenza cautelare; egli evidenzia, inoltre, una certa genericità della misura che, esseno sfornita di prescrizioni specifiche, non sottrae il sottoposto al rischio di incontri occasionali con la vittima.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della ordinanza impugnata.
Diritto
3. Motivi della decisione - Il ricorso è inammissibile.
3.1. II commento del bagaglio indiziario si risolve in un tentativo di prospettare i fatti sotto un'ottica riduttiva ed anche piuttosto generica. Per contro, l'ordinanza, sul punto, risulta chiara, dettagliata e puntuale.
Essa ripercorre i fatti alla luce delle parole della signora S. ma anche di quelle delle sorelle. Ricorda come la credibilità intrinseca della querela sporta dalla vittima sia desumibile dalla precisione delle indicazioni da lei fornite e dalla logica e coerenza delle circostanze riportate. I fatti sono nati progressivamente poco dopo la nascita del secondo figlio quando la moglie scoprì (per commenti su face book) che il proprio marito usava intrattenersi con varie donne. A seguito della contestazione della cosa, il clima familiare era cambiato, l'uomo aveva assunto viepiù atteggiamenti violenti, aveva lasciato la moglie priva di disponibilità economiche e non si era fatto scrupolo di offenderla e minacciarla (anche di morte) pure in presenza di figli minori. Infine, negli ultimi tempi, egli aveva preteso rapporti sessuali "particolari" cui la moglie non voleva consentire.
La descrizione dei giudici di merito è ampia ed è, quindi, coerente la conclusione di avallare la decisione del G.i.p. sul rilievo che emergeva un quadro di condotte offensive, di infedeltà e di sopraffazione tale da giustificare le accuse mosse.
Per contro, come anticipato, le blande proteste del ricorrente si limitano ad insinuare il dubbio che le accuse siano frutto del clima di conflittualità esistente tra i coniugi e che non siano "provate" perché fondate solo sulle parole della vittima.
Tale ultima osservazione, come noto, è priva di pregio perché è orientamento costante di questa S.C. che, specie per i reati che maturano in un contesto così "privato", è ben possibile basare le accuse sulle parole della sola persona offesa (spesso unica testimone), sempre che, ovviamente, le dichiarazioni accusatorie siano state vagliate con cura. Orbene, come visto, ciò è sicuramente avvenuto nella specie e neppure il ricorrente ha offerto argomenti specifici a conforto delle proprie insinuazioni e dubbi.
Peraltro, non è neppure compito di questa S.C. valutare se sia possibile "leggere" i fatti in modo "alternativo" perché l'unico controllo possibile in questa sede di legittimità è rappresentato dalla valutazione della logica che sottostà al provvedimento impugnato nel commentare gli indizi e/o le prove.
Come già osservato, la cosa, nella specie è avvenuta in modo ineccepibile sì che il ricorso in esame, oltre ad essere generico, è anche manifestamente infondato.
3.2. Anche sul piano cautelare, le considerazioni difensive sono del tutto vaghe ed ipotetiche. In realtà, le conclusioni che i giudici traggono sono coerenti con il discorso fatto in precedenza ed il pericolo di reiterazione criminosa viene desunto «avuto riguardo alla specifica natura e modalità dei fatti, ripetutisi in modo abituale ed originati dal contesto familiare» oltre al rilievo che l'indagato ha mostrato di avere una personalità «incapace di gestire le proprie emozioni ed impulsi negativi».
Nessun dubbio circa la piena idoneità della misura che è stata specificata anche nelle
sue modalità operative (vista l'esigenza di assicurare all'indagato la possibilità di frequentare i figli).
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
Così deciso il 28 ottobre 2014.