Dopo lo shopping natalizio arrivano i cambi. Dai doni difettosi a quelli acquistati a distanza: ecco le regole per sostituire i regali sbagliati

di Redazione - È vero che a caval donato non si guarda in bocca. Ma se i pantaloni ricevuti in dono non ne vogliono sapere di abbottonarsi dopo la scorpacciata delle feste o se il maglione regalato è di un colore giallo paglierino che proprio non si abbina a nessun capo del nostro armadio, che fare? Non resta che cambiarli.

Così, come ogni anno, alla frenesia dello shopping natalizio segue quella dei cambi dei regali con i negozi, nuovamente, affollati di gente, quasi quanto nei giorni prefestivi.

E, come ogni anno, arrivano le dispute tra i consumatori che, scontrino alla mano, pretendono la sostituzione della taglia, del colore o proprio dell'articolo ricevuto in dono e i negozianti che, rammaricati, non sono in grado di soddisfare la richiesta, o peggio, si rifiutano di cambiare il prodotto.

In merito, è bene fare un po' di chiarezza.

Cambiare il regalo non è un diritto

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Innanzitutto, occorre premettere che non esiste alcun diritto alla sostituzione quando l'articolo o il regalo è stato acquistato in negozio.

Una volta che l'acquisto è stato concluso, il pagamento effettuato e il prodotto consegnato, non vi è alcun espresso diritto di ripensamento a favore del cliente.

È il negoziante che ha il diritto di stabilire, sia nei tempi che nei luoghi, le modalità per effettuare i cambi, potendo anche decidere unilateralmente di sostituire la merce solo in un dato periodo (ad es. subito dopo Natale, prima dei saldi, ecc.) o presso determinati magazzini o negozi (ad es. se trattasi di una catena solo in uno dei negozi della stessa, ecc.).

Se il commerciante, pertanto, non può o si rifiuta di cambiare i regali di Natale, il povero malcapitato dovrà tenersi i pantaloni stretti, magari nella speranza che mettendosi a dieta dopo le feste possa comodamente rientrarci, o il maglione giallo paglierino che proprio non gli piace.

Cambio del dono: la prassi dei commercianti

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Tuttavia, anche se per gli acquisti fatti in negozio non è previsto alcun diritto di recesso, qualche speranza c'è.

È prassi comune, infatti, che i negozianti, a gentile concessione dei clienti insoddisfatti, offrano la possibilità di cambiare i regali natalizi sia subito dopo feste che, finanche, superato tale limite temporale (il periodo concesso è in genere di una settimana, ma molti commercianti, soprattutto nelle grandi catene concedono fino a un mese, indipendentemente dal sopraggiungere dei saldi).

Molti concedono anche la possibilità di ritirare il prodotto rilasciando al cliente un buono acquisto da spendere successivamente.

Ma attenzione anche questa è una facoltà e non un obbligo.

Cosa fare se si vuole cambiare il regalo

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In ogni caso, il consumatore/cliente è tenuto, al momento della richiesta di sostituzione, a restituire il prodotto integro (ad es., con il relativo"cartellino" se trattasi di capo di abbigliamento, con la scatola originale se trattasi di prodotto confezionato, ecc.) e a portare con sé lo scontrino d'acquisto ricevuto (o quello c.d. "di cortesia", sempre più spesso rilasciato dai negozianti se gli acquisti sono regali). L'esibizione dello scontrino, infatti, consente al commerciante di verificare sia la data che l'effettivo acquisto del prodotto presso il proprio negozio e di tenere in regola i documenti fiscali per gli eventuali accertamenti di natura tributaria.

Regalo difettoso o mal funzionante

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Le cose cambiano, ovviamente, se la merce o il prodotto sono difettosi o mal funzionanti.

In tal caso, infatti, trova applicazione la normativa in materia di garanzia prevista dagli articoli 130 e seguenti del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005) e il diritto alla sostituzione del prodotto o alla restituzione del prezzo resta indiscutibile.

Secondo le disposizioni del codice, infatti, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità del bene e quest'ultimo ha il diritto, a sua scelta, di chiedere la riparazione o la sostituzione del prodotto, ovvero una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto. Il vizio va denunciato entro due mesi dalla scoperta, salvo che il venditore non abbia riconosciuto l'esistenza del difetto o lo abbia occultato.

La garanzia per i consumatori relativamente ai prodotti in circolazione nell'Unione Europea è pari a due anni dalla data dell'acquisto e l'azione destinata a far valere i vizi del bene si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna dello stesso.

Cambiare i regali acquistati a distanza

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Il codice del consumo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui l'acquisto del regalo è stato fatto a distanza o fuori dai locali commerciali (come ad es. online, per telefono, in una fiera, ecc.). In tal caso, infatti, trova applicazione la normativa in materia di diritto di recesso e il consumatore ha tutto il diritto di restituire i regali indesiderati o sbagliati entro 14 giorni dal ricevimento, senza bisogno di alcuna motivazione né di acquistare qualcosa in cambio.


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