di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione seconda sentenza n. 26426 del 16 Dicembre 2014. 

E' legittimo chiudere parte dei beni di proprietà comune, confinanti col proprio posto auto (nella specie, sono stati tamponati e chiuso alcuni pilastri di sostegno dell'autorimessa condominiale) al fine di trasformare questo in un box. E' quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui va fatto salvo solo l'eventuale espresso divieto contenuto nel regolamento condominiale o nell'atto di acquisto delle parti dell'edificio di proprietà esclusiva. 

"Il condomino che abbia acquistato in proprietà esclusiva lo spazio destinato al parcheggio di un autoveicolo, ancorchè sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, ha facoltà a norma dell'art. 841 cod. civ. di recintarlo anche con la struttura di un cosiddetto box, sempre che non gliene facciano divieto l'atto di acquisto o il regolamento condominiale avente efficacia contrattuale e non derivi un danno alle parti comuni dell'edificio ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell'autorimessa".

Se è rigettato il ricorso principale, viene invece accolto quello incidentale, presentato dai condomini resistenti, il quale offre un interessante principio di diritto secondo il quale la realizzazione di opere illegittime dal punto di vista amministrativo, poiché eseguite in violazione degli strumenti urbanistici locali, non devono essere ipso iure considerate dal giudice come dannose per i vicini, dovendo al contrario tale eventualità essere accertata autonomamente e valutata indipendentemente dall'illegittimità amministrativa.

Il risarcimento del danno ai vicini, infatti, "presuppone l'accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l'effettivo pregiudizio subito". E la prova del pregiudizio deve essere fornita dagli interessati in modo preciso, "con riferimento alla sussistenza del danno ed all'entità dello stesso". 


Vai al testo della sentenza 26426/2014

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: